Con sentenza n. 2236 del 18 marzo 2025, il Consiglio di Stato ha chiarito quando si possa ravvisare il conflitto di interessi per grave inimicizia tra il commissario e i partecipanti ad una procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia.
In particolare, secondo i Giudici di Palazzo Spada, questa situazione deve essere necessariamente fondata su obiettive circostanze di conflittualità (generate da pregressi rapporti personali) tra il commissario e il candidato ricorrente, cui incombe l’onere di provare, sulla base di dati di fatto concreti e documentati, l’esistenza di comportamenti inequivoci e palesi di ostilità preconcetta.
Nel caso di specie, il Collegio ha confermato la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato le censure sull’incompatibilità dei commissari in parte infondate nel merito, in parte inammissibili per genericità, avendo ritenuto che l’originaria ricorrente non avesse specificato quali sarebbero state le ragioni di incompatibilità con il Presidente della Commissione né in cosa fosse consistito l’“aspro alterco” intercorso con un componente della Commissione e come esso potesse configurare una grave inimicizia meritevole di astensione.