Respinti i ricorsi delle Università telematiche che chiedevano l’annullamento del D.M. 1154/2021

05 Febbraio 2024

Con sentenza n. 1157 del 5 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha stabilito che il D.M. 1154/2021 non ha introdotto alcuna parificazione fra università stanziali e telematiche in relazione sia al numero minimo di docenti che alle modalità di computo del numero di studenti.

Tale principio è stato ribadito in altre quattro pronunce gemelle, le nn. 1152, 1153, 1157 e 1158, caratterizzate dall’esame della medesima questione giuridica, ossia la presunta illegittimità del D.M. 1154/2021 recante “decreto autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”.

Nel caso di specie, l’Università Telematica Internazionale Uninettuno ha impugnato il D.M. 1154/2021 con il quale il MUR ha provveduto all’aggiornamento triennale dei criteri di accreditamento periodico dei corsi di studio, lamentando l’asserita illegittima adozione del medesimo in forma di decreto, anziché con regolamento ministeriale, e censurando le previsioni relative alla composizione del corpo docenti e alla numerosità degli studenti.

Dopo una analitica, ampia e puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il TAR del Lazio ha ritenuto privi di pregio tutti i motivi di ricorso dell’Ateneo.

In sede di appello, l’Università ha dedotto che le disposizioni del D.M. 1154/2021 abbiano svilito totalmente l’autonomia organizzativa e finanziaria degli atenei telematici, non prendendo in considerazione le caratteristiche poste dalla legge a presidio della specificità dei corsi integralmente a distanza. Nella prospettazione dell’Università, inoltre, tale normativa presenterebbe profili di incompatibilità con l’ordinamento eurounitario, in particolare con l’art. 165 TFUE, ai sensi del quale l’azione dell’Unione nell’ambito dell’istruzione deve essere tesa, tra le altre cose, a incoraggiare lo sviluppo della formazione a distanza.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello rilevando che il D.M. 1154/2021 è immune dai prospettati vizi di legittimità, sia in relazione ai profili concernenti l’iter procedimentale che ha condotto alla sua adozione, sia con riferimento alla ragionevolezza degli indicatori adottati e alla loro conformità ai principi di derivazione eurounitaria.

Per l’organo di vertice della giustizia amministrativa, va condiviso quanto statuito dal TAR del Lazio sulla circostanza che la normativa vigente non impone né la forma regolamentare né la previa consultazione delle Università telematiche, rinvenendosi la fonte primaria alla cui luce il decreto è stato adottato nell’art. 6, comma 1, D.lgs. 19/2012; d’altro canto, a parere del Collegio, il D.M. 1154/2021 non ha determinato alcuna parificazione fra università tradizionali e telematiche con riguardo al computo del rapporto docenti/studenti, che non pare violare né la pregressa normativa né la specificità dei corsi a distanza, in quanto il sistema opportunamente prevede la revisione periodica degli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.

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