Con sentenza n. 393 del 23 settembre il 2025, il TAR dell’Emilia Romagna (Parma) si è pronunciato sulla legittimità di un decreto rettorale, col quale era stato escluso da una procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 un docente che aveva reso informazioni incomplete riguardo alle condanne penali riportate.
Poiché il professore non aveva specificato il numero e la tipologia delle condanne a suo carico, non rispettando, così, il vincolo dichiarativo che aveva assunto sottoscrivendo la domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e violando in questa maniera il generale principio di autoresponsabilità, il Collegio ha ritenuto appropriato l’operato dell’Ateneo resistente, che aveva dovuto effettuare un approfondimento istruttorio, dal quale era emerso che il candidato era stato giudicato per due volte responsabile del reato di peculato con sentenze passate in giudicato.
Ad avviso dei Giudici, l’esistenza di due condanne definitive per peculato è circostanza non solo idonea a comportare il licenziamento del lavoratore, se già in servizio, ma anche, a maggior ragione, a impedire la costituzione di un nuovo rapporto.
In considerazione della figura apicale ricoperta dal professore ordinario di prima fascia, il TAR ha sostenuto che la “elevata responsabilità” cui è chiamato il vincitore di una procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 si palesa compromessa, sotto il profilo dell’affidabilità del dipendente, dalla condotta gravemente offensiva degli interessi della Pubblica Amministrazione, quale quella accertata in sede penale nel caso di specie, in quanto il reato di peculato tradisce il vincolo di fiducia del funzionario pubblico in ragione della plurioffensività del delitto che lede sia la funzionalità e l’integrità dell’Amministrazione pubblica sia il suo patrimonio.

