Ricercatore “sotto indagine”: legittima la sospensione del procedimento disciplinare

09 Dicembre 2025

Con sentenza n. 22173 del 9 dicembre 2025, il TAR del Lazio si è pronunciato sull’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei ricercatori universitari.

Nel caso di specie, il ricorrente veniva attinto da un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale nell’ambito di un’indagine in materia di criminalità organizzata. Appresa la notizia dai mezzi di informazione, l’Ateneo di appartenenza, dapprima provvedeva a sospenderlo cautelativamente, poi avviava un procedimento disciplinare nei suoi confronti che veniva, tuttavia, sospeso poco dopo, avendo ritenuto il Collegio di disciplina necessario attendere gli sviluppi del procedimento penale per potersi pronunciare sugli addebiti disciplinari.

A seguito della condanna in appello per concorso esterno in associazione mafiosa, l’Ateneo ha riattivato il procedimento disciplinare per evitarne l’estinzione per decorso del termine massimo di sospensione quinquennale previsto dalla legge, concludendolo con l’irrogazione della sanzione espulsiva della destituzione.

Il provvedimento sanzionatorio è stato impugnato dal ricercatore che ha dedotto sia vizi procedimentali (omessa o invalida notifica dell’avviso di avvio del procedimento, assenza di una formale proposta del Rettore al Collegio di disciplina e violazione del termine perentorio di 180 giorni) sia violazione del diritto di difesa e genericità della contestazione.

Le censure del ricorrente sono state tutte respinte.

Il TAR, in particolare, ha escluso la violazione del termine perentorio di centottanta giorni (fra l’avvio del procedimento disciplinare e la sua conclusione) di cui all’art. 10, comma 5, Legge 240/2010, osservando che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è sempre possibile in forza dell’art. 9, comma 2, L. 19/1990; pertanto, secondo il Collegio, non ha inficiato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione il fatto che il procedimento disciplinare sia stato riavviato per evitare che il quinquennio decorresse senza che tale procedimento fosse stato concluso: dal momento che la legge stabilisce un termine oltre il quale la sospensione non può protrarsi, era doveroso (e non illegittimo) da parte dell’Ateneo evitare che tale termine spirasse senza aver definito il procedimento.