Con sentenza n. 10291 del 22 maggio 2024, il TAR del Lazio ha affermato che una sanzione disciplinare sospesa non rappresenta un motivo ostativo all’accoglimento della richiesta di congedo ex art. 17 DPR 382/1980.
Nel caso di specie, un professore ordinario agiva per ottenere l’annullamento del diniego dell’autorizzazione al collocamento in congedo per dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica (c.d. anno sabbatico) per un periodo di 12 mesi, nonché la condanna dell’Università a emettere il provvedimento negato.
L’Ateneo aveva respinto l’istanza sostenendo che il suo accoglimento avrebbe comportato l’impossibilità di portare ad esecuzione la sanzione disciplinare irrogata al docente, ove il Consiglio di Stato avesse confermato la sentenza del giudice amministrativo di prime cure che aveva respinto il ricorso proposto dall’accademico avverso il provvedimento disciplinare.
Il TAR del Lazio ha ritenuto fondate le doglianze del professore rilevando che la sospensione della misura disciplinare – conseguente all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato – avesse determinato l’integrale ripristino delle attività del docente che aveva continuato a esercitare le proprie funzioni, al pari di qualsiasi altro collega.
Il TAR del Lazio, pur annullando gli atti impugnati, ha rigettato la richiesta di condanna al rilascio dell’autorizzazione a fruire del cosiddetto anno sabbatico reputando necessario il compimento di ulteriori adempimenti istruttori.