Con sentenza n. 8322/2025 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità delle valutazioni compiute da una Commissione di concorso in una procedura di selezione per un posto da professore ordinario.
Nel caso di specie, gli atti della Commissione giudicatrice erano già stati annullati dal giudice amministrativo, che aveva rilevato due profili di illegittimità: i) il primo per l’utilizzo di indicatori bibliometrici, non previsti per il settore disciplinare in questione, e conseguentemente la valutazione della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni; ii) il secondo per la errata valutazione del “peso” scientifico dell’autore all’interno delle pubblicazioni.
Sul primo aspetto, il giudice di primo grado aveva stabilito che la valutazione dovesse basarsi sulle prassi scientifiche consolidate, senza ricorrere a indicatori bibliometrici, in quanto non previsti per il settore disciplinare interessato. Sul secondo aspetto, invece, si era sostenuto che i coefficienti di pubblicazione assegnati erano risultati troppo elevati e poco differenziati, producendo un appiattimento verso la soglia massima e compromettendo la ragionevolezza della valutazione.
Il giudizio del Consiglio di Stato, oggetto del presente commento, riguarda pertanto il riesercizio del potere da parte della Commissione di concorso, in relazione all’effetto conformativo delle precedenti sentenze, specie quella di ottemperanza, che aveva incaricato quest’ultima di ripronunciarsi sul peso scientifico delle pubblicazioni dei candidati facendo affidamento a “consolidate prassi scientifiche del settore”.
Non essendo stati chiariti dall’appellante in maniera chiara e precisa le criticità del giudizio di concorso, secondo i giudici amministrativi la Commissione, nel fare riferimento alle “consolidate prassi scientifiche del settore” e alla loro “diffusione all’interno della comunità scientifica”, ha inevitabilmente dovuto valutare le riviste scientifiche tenendo presenti tutte le informazioni disponibili nella comunità scientifica di riferimento. Tra queste, la tipologia e la qualità degli articoli, la reputazione e la diffusione della rivista nella comunità scientifica di riferimento, il rigore nella selezione degli articoli tramite peer review, anche arrivando al punto di differenziare tra articoli pubblicati su riviste scientifiche ugualmente appartenenti alla medesima categoria (Fascia A).
Questo, secondo i giudici, non si è tradotto in una violazione di quanto previsto dai giudici nelle precedenti sentenze, ma rientra nell’esercizio del potere discrezionale normalmente riconosciuto alle commissioni di concorso.
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