Risarcimento del danno da perdita di chance e preesistente idoneità del candidato nella procedura comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia

15 Marzo 2025

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Puglia, con sentenza n. 339/2025, si è di recente pronunciato su un caso riguardante un ricercatore universitario che, dopo aver ottenuto l’annullamento degli atti di una procedura per la chiamata a professore di prima fascia, era stato successivamente dichiarato idoneo in sede di riesercizio del potere.

Nel dettaglio, la prima procedura aveva luogo nel 2008 e si concludeva con l’esclusione del ricercatore. Quest’ultimo, con ricorso, otteneva però a distanza di diversi anni l’annullamento degli atti per contraddittorietà e inadeguatezza della valutazione emessa dalla Commissione giudicatrice quanto all’attività di produzione scientifica dei candidati. La decisione del giudice di prime cure veniva ulteriormente confermata dal Consiglio di Stato che ravvedeva un ulteriore vizio di motivazione della Commissione quanto alla prova pratica svolta dai candidati, un profilo in precedenza non considerato dal giudice di prime cure.

A seguito del riesercizio di potere, il ricercatore veniva dichiarato idoneo alla copertura della posizione bandita nel 2018, e per tale ragione decideva di rivolgersi al TAR per ottenere il risarcimento del danno causato dal mancato riconoscimento della sua “preesistente” idoneità.

Il TAR adito ha tuttavia rigettato la richiesta di risarcimento, contestandone l’eccessiva genericità. In primo luogo, i giudici hanno rilevato che il ricorrente non ha precisato gli elementi che sempre devono sostenere una richiesta di risarcimento. In particolare, secondo i giudici, il ricorrente non avrebbe specificato le ragioni sottostanti al calcolo del risarcimento richiesto. In secondo luogo, il TAR ha sostenuto l’infondatezza del ricorso per l’assenza di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il primo procedimento di valutazione (svoltosi nel 2008) si sarebbe concluso con esito favorevole per il pretendente. A dire dei giudici, infatti, non basta che vi sia stato un annullamento perchè occorre dimostrare che la Commissione, correttamente operando, si sarebbe determinata alla certa idoneità del ricorrente. Non basta, quindi, che in sede di riesercizio di potere la Commissione ne abbia riconosciuto l’idoneità, poiché tale valutazione non può che rivestire carattere rebus sic stantibus, e quindi essere limitata alle nuove attività valutative, non già a quelle di cui al concorso illo tempore svolto.

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