Scelta di un commissario gradito al decano: configurata la grave ragione di convenienza

26 Settembre 2025

Con sentenza n. 1090 del 23 settembre 2025, il TAR della Puglia si è espresso sulla legittimità della revoca della commissione originariamente insediatasi nell’ambito di una procedura indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010.

Il Collegio ha sostenuto che il provvedimento adottato dall’Amministrazione resistente fosse immune da censure, in quanto uno dei membri designati non si era limitato alla mera proposta di alcuni nomi di docenti sorteggiabili, ma aveva agito per fare in modo che la rosa di candidati estraibili a sorte fosse composta da docenti non invisi al decano della facoltà dell’Università o, comunque, non in rotta di collisione con quest’ultimo sotto il profilo squisitamente scientifico. Questo atteggiamento, ad avviso dei Giudici, equivale a tracciare in anticipo l’identikit del candidato da preferire con esiti di potenziale compromissione della imparzialità della commissione giudicatrice del concorso.

Pertanto, il TAR, pur rammentando la tassatività delle cause di incompatibilità, ha ritenuto configurate nel caso di specie le gravi ragioni di convenienza, evidenziando che queste ultime possono essere costituite, senz’altro, dalla necessità di evitare che la designazione di un docente particolarmente autorevole, il quale si sia già pronunciato all’esterno sul profilo che la Commissione dovrebbe assumere per non alterare equilibri interni al mondo accademico, possa anche solo potenzialmente condizionare il giudizio degli altri membri.

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