Con sentenza n. 3561 del 9 dicembre 2024, il TAR della Lombardia ha stabilito che il meccanismo previsto dal D.M. 270/2004, volto a limitare l’incidenza dei requisiti di ammissione, risulta ragionevole solo per le lauree triennali.
Difatti, poiché tali lauree sono aperte a studenti appena usciti dalla scuola secondaria, appare logica la scelta di garantire l’accesso al più ampio numero di soggetti, attribuendo alle Università il compito di fornire un supporto formativo iniziale ed evitando che eventuali lacune pregresse possano compromettere l’accesso alla formazione universitaria.
Considerazioni diverse valgono, a detta del Collegio, per le lauree magistrali che, richiedendo competenze già consolidate e acquisite nell’ambito di un pregresso percorso universitario, possono essere soggette a una più rigida selettività nella fase di accesso.
In virtù di queste considerazioni, il Tribunale ha respinto il ricorso di uno studente che si doleva della mancata ammissione al corso di laurea magistrale in Management of Human Resources dell’Università degli Studi di Milano, rilevando che le ragioni alla base della valutazione negativa – l’inidoneità della certificazione linguistica prodotta e la mancanza del requisito di eccellenza accademica – fossero entrambe di per sé idonee a sorreggere la determinazione adottata.