Con sentenza del 30 maggio 2022, n. 6953, il Tar Lazio, Roma, Sez. III, ha rigettato il ricorso del ricorrente, che era stato escluso dalla procedura valutativa di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della l. n. 240 del 2010 (secondo cui “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2 … la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16” ) sul presupposto che non avesse lo stesso la qualifica di ricercatore a tempo determinato.
Infatti, contro la tesi del ricorrente, il Collegio ha rilevato che la disposizione ”individua in termini espliciti le categorie di soggetti interessati ai fini del previsto meccanismo di chiamata, indicando i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università medesima” e ”la pretesa assimilazione sul piano sostanziale delle figure professionali del “tecnico laureato” (ora riconducibile nell’ambito del “personale” denominato come “tecnico-amministrativo”) in servizio a tempo indeterminato presso gli Atenei, alla quale appartiene il ricorrente medesimo, rispetto alla evocata figura dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, non trova alcun fondamento nel dato positivo, alla cui stregua non è possibile sostenere l’asserita equivalenza delle mansioni proprie”.
In base al quadro normativo di riferimento, infatti, le mansioni proprie dei ricercatori universitari consistono nello svolgimento di “attività di ricerca e di aggiornamento scientifico”, nonché dei connessi “compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato” e “l’attività di verifica dell’apprendimento” (cfr. art. 6, comma 3, L. n. 240/2010), mentre le mansioni attribuite ai tecnici laureati – oggi appartenenti alla corrispondente categoria del personale tecnico-amministrativo in servizio presso gli Atenei – appaiono riconducibili alle attività volte a coadiuvare il personale docente “per il funzionamento di laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e … dei dipartimenti”, nonché a quelle di “direzione dell’attività del personale tecnico assegnato al laboratorio”, come desumibile dall’indicazione dei compiti spettanti a tale figura professionale alla luce dell’articolo 35 del d.P.R. n. 382/1980. Oltre alla diversità dello statuto professionale inerente alle mansioni riconosciute per le rispettive figure si aggiunge, inoltre, anche il differente trattamento giuridico previsto quanto alla natura del regime applicabile.
Da qui, la mancata assimilazione delle due figure e il rigetto del ricorso del ricorrente da parte del Giudice amministrativo.