Con sentenza 8 febbraio, n. 68, il TAR Abruzzo, Sez. I, ha chiarito che la disposizione regolamentare con cui un’università esclude l’acquisizione di ISEE difformi e, per conseguenza, l’accesso alle agevolazioni sulla base di detto ISEE, va disapplicata perché in contrasto con l’art. 11 comma 5 del d.P.C.M. n. 159 del 2013, ai sensi del quale se il dichiarante intende confermare la propria dichiarazione, l’ente erogatore deve acquisire l’ISEE con difformità salvo disporre adeguati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Infatti, l’autonomia regolamentare delle università in materia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile si esercita nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e non si estende al punto di intervenire su procedure dalle quali dipende l’accesso a esenzioni tributarie totali o parziali dalle quali deriva un’integrazione degli elementi essenziali del tributo, trattandosi di materia riservata allo Stato e, salvi i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, alle regioni e ai comuni, ai sensi degli articoli 23 e 117 della Costituzione.
Sulla legittimità di una disposizione regolamentare con cui un Ateneo esclude l’acquisizione di un ISEE difforme
10 Febbraio 2023