Sulla mancata ammissione al successivo anno del corso di dottorato

16 Aprile 2023

Con sentenza 13 aprile 2023, n. 6397, il TAR Lazio, Roma, Sez. III, ha rigettato il ricorso del ricorrente che, iscritto al primo anno di un corso di dottorato, non era stato ammesso al secondo anno in ragione della quasi totale assenza dalle attività formative del corso, nonché della scarsa qualità dei lavori di ricerca presentati.

In particolare, il giudice amministrativo, richiamando la documentazione presentata dall’Ateneo resistente, ha rilevato che il Collegio dei docenti ha adeguatamente motivato il mancato passaggio di anno servendosi dell’art. 10, comma 4 del regolamento in materia di dottorato di ricerca (che prescrive che “il Collegio [dei docenti], in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il dottorato nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso”). Infatti, dalla relazione firmata dal Coordinatore del Corso di dottorato emerge l’elevato numero di assenze accumulate dal ricorrente nelle lezioni frontali tenute dai docenti, la frequenza delle quali era obbligatoria per tutti i partecipanti: più nel dettaglio, il ricorrente ha partecipato soltanto a n. 18 lezioni sulle n. 50 complessivamente programmate e regolarmente svolte dai docenti di volta in volta designati, con la conseguenza che lo stesso è stato assente a 32 lezioni su 50, ben oltre la metà delle attività previste.

Inoltre, dato che il corso di dottorato è a frequenza obbligatoria ed esclusiva e l’ammissione comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, come emerge dall’art. 10, comma 2 del regolamento sopracitato, non rileva neppure l’eventuale giustificazione delle assenze.

Di conseguenza, secondo il TAR, ”le argomentazioni del provvedimento appaiono idonee a descrivere in concreto il numero delle assenze e tale argomento è sufficiente a determinare la non ammissione dello stesso al secondo anno di dottorato”.

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