Con sentenza del 24 gennaio 2023, il TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, rigettando il ricorso del ricorrente che era stato escluso in un concorso finalizzato al reclutamento di personale docente nelle scuole secondarie, ha negato che vi sia un’equiparazione fra il titolo di dottore di ricerca e quello di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore.
Infatti, come rileva il Collegio, ”l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria costituisce titolo autonomo e distinto rispetto al dottorato di ricerca, seguendo percorsi formativi differenti e intesi a raggiungere obiettivi diversi”.
In particolare, il Giudice amministrativo ha ripreso le motivazioni di una precedente sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., n. 130/2019), che, nell’evidenziare la differenza ontologica tra abilitazione e dottorato di ricerca, ha affermato che ”l’abilitazione consiste in un’attività di formazione orientata alla funzione docente che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti ed esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche”.
Alla luce di tale richiamo, e sulla base anche delle normative rilevanti in materia, il Giudice amministrativo ha concluso sostenendo che i due titoli sono ”rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili”. Di conseguenza, ”in mancanza di chiara ed espressa disposizione di legge di segno contrario, i percorsi e i titoli vantati dalla parte ricorrente – e cioè quello di dottorato – non possono in alcun modo essere ad essi – e cioè a quello di abilitazione all’insegnamento – equiparati”.