Sull’applicabilità dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 ai ricercatori a tempo determinato

18 Novembre 2022

Con sentenza del 14 novembre 2022, n. 14822, il TAR Lazio, Roma, Sez. III, si è pronunciata sulla stabilizzazione dei ricercatori a tempo determinato, ritenendo non applicabile l’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.
Infatti, ”l’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, dichiaratamente volto al superamento del precariato del ceto impiegatizio nelle pubbliche amministrazioni, mal si attaglia ad un settore, quale quello universitario, governato da specifiche regole di reclutamento e di disciplina del rapporto d’impiego, che risultano espressamente ritagliate per tener conto dell’elevato livello di qualificazione richiesta per la copertura dei ruoli, nonché funzionali a scandire il progredire della carriera universitaria in ragione della sussistenza di una serie di presupposti, requisiti e positive verifiche (riguardanti l’attività didattica, la ricerca e più in generale il corredo curriculare).
Pertanto, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, la specificità del rapporto d’impiego dei ricercatori universitari a tempo determinato, anche tenuto conto della sua attrazione nell’alveo del pubblico impiego non contrattualizzato, risulta ontologicamente incompatibile con l’applicazione di una misura di tipo sostanzialmente emergenziale, indirizzata alla stabilizzazione del personale precario alle dipendenze dell’Amministrazione in regime di diritto pubblico contrattualizzato”.
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