Sulla valorizzazione delle “attività gestionali” nei concorsi per docenti universitari

12 Gennaio 2025

Con sentenza n. 3 dell’8 gennaio 2025, il TAR della Sardegna ha respinto un ricorso su un decreto rettorale di approvazione degli atti di una procedura selettiva di chiamata a professore ordinario da parte di una candidata non vincitrice.

La pronuncia è interessante in quanto, tra i vari motivi di doglianza contro il provvedimento, vi era anche quello concernente la (illegittima) valorizzazione delle attività gestionali dei candidati prevista sia dal Regolamento di Ateneo, che dallo stesso bando di concorso, ritenuta dalla ricorrente in contrasto con l’art 18, comma 1, lett. b, della l. n. 240/2010,

Il motivo di ricorso è stato tuttavia ritenuto infondato. Secondo i giudici, l’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010 prevede espressamente che il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia debba essere conforme ai principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori.

Proprio la Carta, infatti, alla Sezione 1, rubricata “La Carta Europea dei ricercatori”, sottolinea l’importanza non solo dell’attività di ricerca e di sviluppo, ma anche dell’attività di «supervisione, mentoring, gestione e dei compiti amministrativi», mentre, nel successivo paragrafo, rubricato “Doveri di supervisione e gestione”, viene ribadita l’importanza di prestare attenzione al ruolo di supervisori, responsabili e coordinatori di progetto, manager.

Da una complessiva lettura dalla predetta Carta, emergerebbe quindi la necessità di attribuire rilevanza, nella carriera universitaria, all’attività gestionale. Necessità, questa, che, ad avviso del Collegio, sarebbe ancora più forte quando si tratta di una procedura per la chiamata di professori di prima fascia che, oltre a svolgere l’attività didattica e scientifica, sono veri e propri organi istituzionali dell’Università, partecipando, altresì, al governo dell’Ateneo.

Per tale ragione, un Regolamento che prevede la valorizzazione delle attività gestionali, intese come «incarichi di gestione e impegni assunti in organi collegiali e commissari presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali», risulta perfettamente conforme alle prescrizioni della Carta Europea dei Ricercatori, richiamata espressamente dal citato art. 18 della l. n. 240 del 2010.

Del resto, secondo i giudici, l’attività gestionale rientra nel curriculum, elemento che, espressamente previsto come criterio di valutazione dal menzionato art. 18 della l. n. 240 del 2010, rappresenta la “sede” in cui elencare le attività gestionali da valutare.