Con sentenza n. 10798 del 28 maggio 2024, il TAR del Lazio si è pronunciato sulla legittimità di un giudizio di inidoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale espresso dalla Commissione nonostante il superamento, da parte della candidata, delle cosiddette mediane.
Il Collegio capitolino ha evidenziato che, in caso di ampio superamento dei valori soglia, l’organo valutativo è tenuto ad indicare in maniera estremamente rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può ottenere l’abilitazione. In altri termini, “laddove un candidato all’ASN abbia maturato, tra quelli legalmente prestabiliti e preordinati ad una tendenziale oggettivazione dei parametri di valutazione degli aspiranti, indici più che soddisfacenti, allora i giudizi individuali dei commissari e collegiale della Commissione devono essere particolarmente rigorosi, intimamente coerenti, analitici e diffusi nella motivazione onde la Commissione stessa possa pervenire ad una valutazione di segno contrario (ai fini dell’ASN) rispetto a quello che si ricaverebbe dall’analisi degli stessi indici”.
Ritenendo insufficienti gli elementi motivazionali per supportare la decisione finale di inidoneità della ricorrente, il TAR del Lazio ha annullato i provvedimenti impugnati ordinando all’amministrazione di rivalutare le pubblicazioni dell’interessata, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione.