Con sentenza n. 32 del 12 febbraio 2026, il TAR del Trentino Alto-Adige, Sezione autonoma di Bolzano, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale sull’attribuzione dei punteggi ai candidati di un concorso.
Segnatamente, in una procedura relativa a un bando per la copertura di una docenza a contratto, il ricorrente – arrivato secondo in graduatoria a distanza di un solo punto dal vincitore – lamentava anzitutto l’assenza di criteri di valutazione nel bando o di indici valutativi predeterminati dalla Commissione esaminatrice e, in secondo luogo, l’attribuzione del medesimo punteggio a fronte di giudizi differenti (“molto buono” contro “buono”).
La sentenza è interessante in quanto, in apertura, il TAR ha escluso la legittimazione passiva del Ministero poiché non solo la procedura contestata era stata interamente gestita dall’Ateneo, ma anche perchè quest’ultimo aveva natura non statale.
In secondo luogo, il TAR, collocandosi nel segno della giurisprudenza del Consiglio di Stato, nell’annullare il decreto di formazione della graduatoria, ha affermato che, nel caso in cui non siano presenti nel bando, la Commissione ha sempre l’obbligo di fissare i criteri guida (anche solo orientativi) che rendano la valutazione omogenea, trasparente e controllabile.

