Tenure track: possono partecipare alle procedure valutative anche i Rtd-A in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale

27 Novembre 2024

Con sentenza n. 870 del 25 novembre 2024, il TAR dell’Emilia Romagna si è espresso sulla conformità al diritto europeo e costituzionale della disciplina del reclutamento e del rapporto di impiego dei ricercatori universitari a tempo determinato rispetto al regime giuridico applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici, pronunciandosi sulla applicabilità della procedura di stabilizzazione prevista per questi ultimi dall’art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 e sulle differenze tra categorie di ricercatori.

Il Tribunale, pur avendo negato nel caso di specie la pretesa fatta valere in via principale all’accertamento del diritto alla stabilizzazione, ha stabilito che vanno disapplicati i commi 5 e 6 dell’art. 24, Legge n. 240/2010 nella parte in cui riconoscono ai soli ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della medesima legge, e ad a quelli a tempo indeterminato, che parimenti abbiano conseguito la predetta abilitazione, rispettivamente il diritto e la possibilità (implementata con l’assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti – i primi alla scadenza del contratto, i secondi fino al 31 dicembre 2021 – ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, senza attribuire la medesima facoltà ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della medesima abilitazione scientifica nazionale.

Con questa motivazione, il Collegio ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad essere ammesso a partecipare alle suddette procedure di valutazione, in quanto ricercatore a tempo determinato, con contratto stipulato a norma dell’art.24 comma 3 lett. a) della L. 240 del 2010, in possesso dell’abilitazione nazionale.

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