Con sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, la terza sezione del TAR del Lazio, esprimendosi sulla legittimità del nuovo sistema Tolc-Med, ha annullato, ai sensi e per gli effetti evidenziati, il D.M. 1107/2022, il decreto direttoriale 1925/2022, i bandi per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024 delle Università intimate e, infine, la graduatoria unica nazionale del concorso. Dall’annullamento, tuttavia, sono state fatte salve le immatricolazioni già avvenute e quelle in via di perfezionamento per il predetto anno accademico.
Al centro del contenzioso il “meccanismo di equalizzazione” per effetto del quale, nella prospettazione del ricorrente, “due laureati potrebbero essere stati giudicati in misura diversa non in quanto l’uno è più preparato dell’altro, ma perché ad uno dei due sarebbe stato somministrato un kit di domande reputato sulla base dell’equalizzazione più difficile o più semplice”. Ritengono i Giudici che tale meccanismo dimostri, alla luce delle risultanze degli atti, come le prove somministrate ai candidati non fossero omogenee quanto a difficoltà complessiva individuata attraverso il coefficiente di equalizzazione. Del resto, le prove non possono essere omogenee per definizione, considerato che il punteggio equalizzato viene calcolato a valle della prima sessione di esami, ed è dunque “evidentemente impossibile che le prove, composte ex ante dalla commissione, possano risultare omogenee sulla base del tasso concreto di successo nelle risposte accertato in fatto ex post”.
L’accertata disomogeneità delle prove costituisce, pertanto, “un fattore, non controllabile dal candidato, di premialità o penalizzazione suscettibile, di per sé, di influenzare l’accesso o l’esclusione dai corsi”. Il maggiore o minore coefficiente di equalizzazione, infatti, “non risolve il vizio di fondo che non consente a tutti i candidati di raggiungere il medesimo punteggio massimo, ponendoli, in definitiva, in una situazione di partenza diversa l’uno dall’altro e del tutto affidata al caso”. Un sistema siffatto, conclude il Collegio, “non è, dunque, idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli e non può, pertanto, superare il vaglio di legittimità”.
In ragione di quanto osservato, il TAR del Lazio ha annullato il D.M. 1107/2022 e il d.d. 1925/2022, nonché i bandi degli atenei e la graduatoria unica nazionale, ma modulando gli effetti di tale decisione, reputando, in altri termini, di non poter disporre la totale caducazione di tutti gli atti esecutivi.
Il Collegio ha, dunque, escluso l’ammissione in soprannumero richiesta dalla parte ricorrente, non sussistendo un nesso di implicazione diretta tra l’adozione del meccanismo di equalizzazione e la mancata ammissione ai corsi. E, ha, altresì, negato ogni possibilità di riedizione della prova, vista “l’insussistenza di un obiettivo beneficio rinveniente in capo al ricorrente rispetto alla mera partecipazione alla futura selezione per il nuovo anno accademico nell’ambito di una procedura emendata dai vizi riscontrati”.