Con sentenza n. 5287 del 17 giugno 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità della scelta dell’Università di trasformare un posto programmato di professore associato in professore ordinario.
Nel caso di specie, la delibera adottata dall’ateneo di Padova è stata annullata perché il Collegio ha ritenuto che non erano state adeguatamente spiegate le ragioni che avevano impedito di adottare la procedura prevista dall’art. 18, comma 4-ter, Legge n. 240/2010 per i professori di prima fascia, che avrebbe consentito, al contrario di quella disciplinata dal comma 4, la partecipazione anche degli interni.
Secondo i Giudici, il comma 4-ter del richiamato articolo 18, introdotto con la novella del 2023, pone un ulteriore vincolo di programmazione, rispetto a quello di cui al comma 4, secondo cui «ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare», con esclusione dei professori di prima fascia già in servizio: le due disposizioni, pertanto, coesistono, in quanto né l’argomento letterale né l’argomento logico né quello sistematico autorizzano una diversa soluzione o un’interpretatio abrogans dell’art. 18, comma 4, Legge n. 240/2010.