Con sentenza n. 107 del 14 gennaio 2025, il TAR della Sicilia (Catania) ha offerto alcuni chiarimenti in merito al rispetto della normativa sulla parità di genere nella nomina dei componenti delle commissioni di concorso.
A fronte di un ricorso presentato da un candidato a una procedura di nomina a professore di prima fascia, i giudici amministrativi hanno affermato che la legittimazione a far valere la violazione della normativa sulla parità di genere spetta solo all’aspirante componente o al candidato, che, in ragione dell’illegittima composizione, può vedersi rispettivamente privato della possibilità di comporre la commissione o di essere discriminato in quanto appartenente al genere non rappresentato.
Secondo il Collegio, infatti, la ratio della normativa sulla parità di genere è garantire la parità dei sessi e, conseguentemente, le reciproche pari opportunità, evitando che l’esercizio di determinate funzioni sia precluso a uno dei due generi, maschile o femminile. Per tale ragione, la mancanza del componente femminile in seno ad una Commissione esaminatrice è una censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione della disposizione sulla parità di genere solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria.
A detta dei giudici, l’unico ambito in cui è stata prospettata la possibilità, anche per un soggetto maschile, di far valere la violazione delle norme in materia di pari opportunità e del rispetto della parità di genere è quello elettorale in cui sono predicabili autonome e specifiche regole di legittimazione.