Università telematiche: inammissibile il ricorso contro il decreto sulla programmazione triennale

05 Settembre 2025

Con sentenza n. 15960 del 2 settembre 2025, il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’università telematica che aveva chiesto l’annullamento del DM 25 marzo 2021, n. 289, e del suo Allegato n. 4, recante “Linee generali d’indirizzo della programmazione universitaria delle Università 2021-2023”.

L’ateneo ricorrente aveva articolato un ventaglio molto ampio di censure, denunciando, tra l’altro, l’incompetenza del MUR a disciplinare in via autonoma l’accreditamento dei corsi universitari, il mancato preventivo concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché il carattere arbitrario delle prescrizioni relative all’accreditamento dei corsi erogati in modalità “mista” o in modalità “prevalentemente a distanza”, le quali avrebbero determinato una discriminazione ingiustificata a danno delle università telematiche, ponendosi in contrasto con i principi euro-unitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (artt. 49 e 56 TFUE).

Il TAR non è entrato nel merito di queste ultime censure, ritenendo fondata l’eccezione preliminare sollevata dalle resistenti MUR e ANVUR riguardante la qualificazione giuridica del DM n. 289/2021.

Secondo il Collegio, tale provvedimento possiede una evidente valenza programmatica e pianificatoria e, dunque, riveste natura di atto amministrativo generale, privo di contenuto precettivo immediato e diretto sulla sfera giuridica dei destinatari. Pertanto, ad avviso del TAR, il DM n. 289/2021 è insuscettibile di assumere attitudine offensiva nei confronti della università ricorrente (o di altri atenei), i quali se ne potrebbero dolere, eventualmente, in sede di impugnativa congiunta con l’atto applicativo che rendesse concreta la lesione – prima solo potenziale – della loro sfera giuridica.

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