Valutazioni della Commissione: non è necessaria la previsione dell’incidenza ponderale dei macro-criteri

14 Dicembre 2025

Con sentenza n. 4116 dell’11 dicembre 2025, il TAR della Lombardia ha sancito che le commissioni di un concorso universitario non sono tenute a definire un peso specifico per ogni criterio di valutazione.

Il Collegio, da una parte, ha evidenziato che un tale obbligo non è prescritto da alcuna disposizione della Legge n. 240/2010; dall’altra, ha dato seguito a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore”  (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445).

Pertanto, il TAR ha ritenuto che la procedura selettiva in esame non fosse illegittima a causa della mancata previsione dell’incidenza ponderale dei macro-criteri, dal momento che la commissione aveva effettuato la valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando mediante l’uso di motivati giudizi analitici.

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