Voto di laurea inferiore al punteggio aritmetico complessivamente raggiunto dallo studente: l’obbligo di puntuale motivazione gravante sulla Commissione di laurea si rende ancora più stringente

29 Aprile 2024

Con sentenza n. 8394 del 29 aprile 2024, il TAR del Lazio ha stabilito che la Commissione di laurea deve adeguatamente motivare la scelta di attribuire un voto finale inferiore al punteggio aritmetico complessivamente raggiunto dallo studente.

Nel caso di specie, la ricorrente contestava la legittimità dell’attribuzione del punteggio finale di laurea di 109/110 per violazione della normativa di autoregolamentazione dell’Ateneo resistente, per carenza di motivazione – ritenendo il voto conseguito matematicamente errato e privo di alcuna motivazione – nonché per eccesso di potere, reputando irragionevole la ingiustificata diminuzione del voto di laurea risultante dal calcolo della media ponderata, sommato agli altri punti riconosciuti e alla votazione ottenuta in sede di discussione della tesi di laurea.

Esponeva, in particolare, di aver frequentato il corso di laurea in lingua inglese denominato “Medicine and Surgery” presso la facoltà di medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, completando il percorso di studi con la media ponderata di 27,69 punti, alla quale si aggiungevano ulteriori 3 punti per l’IFOM test e 0,5 punti per le attività formative svolte all’estero; il punteggio totale di partenza raggiunto risultava quindi pari a 105,036 punti; quello totale finale risultava, invece, pari a 115,036 punti poiché, nella seduta del 5 luglio 2019, all’esito della discussione, la Commissione attribuiva alla sua tesi il punteggio di 10 punti, proponendo altresì che le venisse concessa la lode.

Ciononostante, la ricorrente veniva proclamata dottoressa magistrale in Medicine and Surgery con il voto di 109/110.

Secondo il TAR, se è vero che in base a quanto stabilito dallo Student Guidebook 2015/2016 (“The Final Examination Panel may assign a maximum of 110 points”) la determinazione del voto finale di laurea da parte della Commissione di laurea non discende automaticamente dal voto aritmetico complessivamente raggiunto dai candidati sulla base della sommatoria della media ponderata degli esami, del voto ottenuto in sede di discussione della tesi di laurea e del punteggio per gli altri titoli valutabili in base alle specifiche previsione regolamentari dell’Ateneo resistente, è pur vero che la determinazione del voto finale di laurea costituisce pur sempre un’attività amministrativa di carattere discrezionale e, pertanto, deve necessariamente recare una specifica motivazione nei casi in cui, come quello in esame, vi sia una diminuzione del voto aritmetico, complessivamente già raggiunto da un candidato, al di sotto della soglia massima di punteggio conseguibile (110/110), e ciò a prescindere dalla questione relativa alla eventuale attribuzione del riconoscimento premiale della lode.

A fronte di tali principi, il Collegio capitolino ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Ateneo resistente sotto il censurato profilo di difetto di motivazione, specialmente, in virtù del fatto che la mancata estrinsecazione dell’iter logico che ha condotto la Commissione di laurea ad attribuire un voto finale inferiore al punteggio aritmetico complessivamente raggiunto dalla parte ricorrente, impedisce di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio, il che si pone in stridente contrasto con gli obblighi di trasparenza ai quali è assoggettata anche l’amministrazione universitaria, nonché con il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione, non ravvisandosi specifiche esigenze di rapidità e speditezza nel completamento delle operazioni di valutazione dei laureandi, eventualmente da correlarsi al principio di economicità in un’ottica di amministrazione di risultato.

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