TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 2358

Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia-Improcedibilità

Data Documento: 2016-02-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.

Contenuto sentenza

N. 02358/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10296/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10296 del 2014, proposto da Giancarmine Bellofatto, [#OMISSIS#] Bruno, Serena [#OMISSIS#], Bruna D’Amico, [#OMISSIS#] Gallo, [#OMISSIS#] Kominos, [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], Costanza Pelagatti, Fimenia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sarasso, [#OMISSIS#] Zupi Castagno, rappresentati e difesi dall’avv. Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#] in Roma, viale Carso n. 57;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi [#OMISSIS#] D’Annunzio Chieti e Pescara, l’Università degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Consorzio Interuniversitario;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giolitto, [#OMISSIS#] Ria, [#OMISSIS#] Ballabeni, [#OMISSIS#] Montenero, [#OMISSIS#] Patanè;
per l’annullamento previa sospensiva
della graduatoria del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Bologna, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] D’Annunzio Chieti e Pescara, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnavano la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 4955/2014 del 09.10.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero dei ricorrenti;
Considerato che, con memoria del 29 ottobre 2015 la signora Serena [#OMISSIS#] ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito essendo stata immatricolata “pleno iure” nel corso di laurea prescelto per effetto degli scorrimenti della graduatoria e/o del superamento del test per l’anno 2015/16;
Preso atto che per gli altri ricorrenti viene chiesta una pronuncia che consolidi gli effetti dell’ordinanza cautelare, in considerazione del fatto che i medesimi stanno frequentando le lezioni e hanno sostenuto gli esami di profitto come da documentazione allegata;
Considerato che, quanto rappresentato dalla ricorrente Serena [#OMISSIS#] fa sì che non resti al Collegio che dichiarare sul ricorso la cessazione della materia del contendere poiché la stessa ha conseguito pienamente l’effetto sostanziale che si riproponeva di ottenere attraverso il gravame, mentre per gli altri ricorrenti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015);
Ritenuto che l’esito della causa giustifichi la compensazione integrale delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara la cessazione della materia del contendere per la ricorrente Serena [#OMISSIS#];
dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto agli altri ricorrenti con consolidamento della loro posizione così come discendente dall’ordinanza cautelare in motivazione citata;
Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)