Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 2330
Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia-Improcedibilità
N. 02330/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10394/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10394 del 2014, proposto da Felice Badolati, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Morcavallo, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Morcavallo in Roma, Via Arno, 6;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Talarico, [#OMISSIS#] Casciaro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ripa;
per l’annullamento
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12 maggio 2014 e dei relativi scorrimenti nella parte in cui il ricorrente, pur idoneo, risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e quindi non ammesso al corso, e dei successivi scorrimenti intervenuti ed eventualmente intervenienti sino al termine di chiusura della graduatoria fissato per il 1° ottobre 2014 nella parte in cui non considerano la posizione del ricorrente;
del d.r. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;dei verbali della Commissione di concorso dell’Ateneo dove il ricorrente ha svolto la prova di concorso e di tutti gli atti di concorso, non conosciuti nella parte in cui si dà atto o si prevedono modalità di svolgimento della prova contrastanti con il principio dell’anonimato delle prove concorsuali, nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al suindicato corso di laurea;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugnava la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 4903/2014 del 09.10.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero della ricorrente;
Considerato che, con memoria depositata a verbale d’udienza il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito avendo rinunciato agli studi per motivi personali, pur dopo essersi immatricolato per effetto dell’ordinanza della Sezione;
Preso atto che in tal modo il ricorrente prospetta che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015);
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)