Decreto ministeriale 27 novembre 2012 - Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un’università

Data Documento: 2012-11-27
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 27 novembre 2012
Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un’università

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 contenente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
VISTO in particolare il comma 1 dell’articolo 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi.”
VISTO l’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale “I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l’accordo dell’interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell’impegno annuo dell’interessato, dei relativi oneri stipendiali […]. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l’impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo. […] Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuno di essi.”;
VISTO l’articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni per la stipula di “Contratti per attività di insegnamento”;
VISTO il D.M. 26 aprile 2011, n. 167, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2011, n. 224, recante “Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.”
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO l’articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTO l’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n.17, recante disposizioni in relazione ai “Requisiti necessari dei corsi di studio”;
VISTO il Contratto Collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007;
DECRETA:
 
Articolo 1
(Convenzioni per lo svolgimento di attività di didattica e ricerca presso altro ente)
1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, gli enti pubblici di ricerca e le università possono stipulare convenzioni per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere la propria attività presso l’ente di ricerca e ai ricercatori di ruolo dell’ente di ricerca attività presso l’ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.
2. Al fine di semplificare le procedure di stipula, le singole convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari. La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che costituiscono parte integrante delle convenzioni stesse.
3. Per il periodo di durata delle convenzioni ai soggetti interessati viene riconosciuto il trattamento economico e previdenziale in godimento presso l’ente o ateneo di appartenenza. Ai professori e ricercatori universitari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. A tal fine il servizio prestato dall’interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell’anzianità di servizio presso l’università o l’ente di appartenenza.
4. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi.
5. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di revoca da parte di uno dei soggetti interessati.
6. Le convenzioni possono prevedere modalità di risoluzione anche unilaterale, a patto che detta risoluzione non danneggi la programmazione dell’Università o dell’Ente con riferimento all’anno in cui viene richiesta.
7. Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l’utilizzo del medesimo soggetto né avviate procedure per la copertura della posizione ricoperta dallo stesso dal soggetto interessato.
 
Articolo 2
(Oggetto delle convenzioni)
1. Le convenzioni stabiliscono con l’accordo espresso del soggetto interessato:
a) le modalità di ripartizione dell’impegno annuo del soggetto definito secondo le norme e i regolamenti in vigore presso l’università e l’ente di appartenenza;
b) le attività da svolgere presso l’ente o ateneo di destinazione con espressa indicazione dell’eventuale impegno didattico richiesto. I ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono svolgere attività didattica presso le università ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) l’eventuale partecipazione all’elettorato attivo con riferimento al soggetto che svolge la propria attività esclusivamente presso l’ente o l’ateneo di destinazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli ordinamenti;
d) le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali del soggetto interessato;
e) le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 3
(Attività di didattica e ricerca)
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono essere conteggiati in proporzione all’attività didattica svolta presso l’ateneo; agli stessi fini i professori e i ricercatori universitari che svolgono l’attività in base alle convenzioni di cui all’art. 1, sono conteggiati in proporzione all’attività didattica svolta presso  l’Ateneo.
2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’apporto dei ricercatori di ruolo degli enti di ricerca è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno prestato presso l’ateneo.

Articolo 4
(Norme finali)
1. La disciplina del presente decreto si applica agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.
2. Ai fini di cui agli articoli 5, 6, 7 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni sono conteggiati in capo all’ateneo in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera d). A tal fine copia delle convenzioni è trasmessa al Ministero.
3. Ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni in base alle quali presta l’attività il personale degli enti di ricerca  continuano ad essere conteggiati in capo all’ente di appartenenza del soggetto interessato. A tal fine copia delle convenzioni è trasmessa al Ministero.
4. L’applicazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto  si estende,  relativamente ai docenti di atenei stranieri,  all’art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M. 26 aprile 2011 anche con riferimento ai corsi di studio che non prevedono il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.

Registrato alla Corte dei Conti il 19 febbraio 2013 reg.2, foglio 202
Roma, 27 novembre 2012

IL MINISTRO
Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]