DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 28 febbraio 2013, n. 142
Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza di cui all’art. 28 della legge 30 dicembre 2010 n. 240
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante «Riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
VISTO l’articolo 28 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale è istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza;
VISTO in particolare, il comma 4, che per le finalità del predetto articolo autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017;
VISTO il D.M. 27 luglio 2011 che disciplina i criteri e la modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza, istituito dall’art. 28 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO l’articolo 4 del sopra citato DM, ai sensi del quale la selezione dei soggetti richiedenti è operata da un’apposita commissione nominata dal Ministro;
VISTO l’articolo l’art.3 del sopra citato DM, ai sensi del quale le risorse disponibili possono essere ripartite tra un massimo di due soggetti nel territorio nazionale e di cui uno avente sede nelle aree delle regioni dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
VISTO il D.M. 11 novembre 2011 di nomina delle predetta Commissione per la selezione dei soggetti richiedenti;
VISTO il lavoro svolto dalla Commissione in relazione alla selezione dei soggetti che hanno presentato domanda per l’attribuzione delle risorse del fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017, come da appositi verbali prodotti;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 28, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 i soggetti beneficiari possono al più essere 2 di cui 1 soggetto deve avere sede nelle aree delle regioni dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno ripartire il finanziamento complessivo in misura proporzionale ai punteggio ottenuti dai candidati all’esito dei lavori della Commissione di valutazione dei Progetti;
CONSIDERATO che i candidati beneficiari, secondo i requsiti di cui sopra, sono individuati nei seguenti due raggruppamenti di Università:
– Ragguppamento Politecnico di Milano – Bologna – Padova – Pavia: punteggio pari a 86/100.
– Raggruppamento Napoli [#OMISSIS#] II – Roma “la Sapienza” – Foggia – Palermo – Calabria: punteggio pari a 76,33/100.
CONSIDERATO che rispetto ai punteggi ottenuti il raggruppamento guidato dal Politecnico di Milano pesa per il 53% (86/(86 + 76,33)) e il raggruppamento guidato dall’Università di Napoli [#OMISSIS#] II pesa per il 47% (76,33/(86 + 76,33)).
VISTO lo stanziamento del cap. 1599 ” Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza” per l’esercizio finanziario 2012 pari ad € 1.890.416 tenuto conto delle riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative;
DECRETA
Articolo 1 – Attribuzione delle risorse del Fondo.
Il Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero ai sensi dell’art. 28 della legge 30 docembre 2010, n. 240 al fine di contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari pubblici, a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017, viene attribuito ai beneficiari, individuati in ragione degli esiti della selezione effettuata dalla Commissione nominata con DM 11 novembre 2011, come da appositi verbali prodotti, in misura percentuale come di seguito specificato:
– raggruppamento Politecnico di Milano – Bologna – Padova – Pavia, nella percentuale del 53% delle risorse disponibili nei rispettivi esercizi finanziari a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017;
– raggruppamento Napoli [#OMISSIS#] II – Roma La Sapienza – Foggia – Palermo – Calabria, nella percentuale del 47% delle risorse disponibili nei rispettivi esercizi finanziari a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017.
Articolo 2 – Assegnazione delle risorse.
Gli stanziamenti di bilancio disponibili sul capitolo 1599 “Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza” verranno ripartiti per gli anni 2012 – 2017, annualmente tra i beneficiari in base alle percentuali di cui all’articolo 1 del presente Decreto e in relazione alle effettive disponibilità del capitolo.
Per l’anno 2012 lo stanziamento disponibile sul capitolo 1599, di importo pari a €1.890.416,00, viene ripartito tra i beneficiari nella misura, rispettivamente, di:
– € 1.001.920,00 al raggruppamento guidato dal Politecnico di Milano;
– € 888.496,00 al raggruppamento guidato dall’Università di Napoli [#OMISSIS#] II.
Articolo 3 – Erogazione del contributo.
Il Ministero erogherà ai beneficiari, in misura proporzionale alla quota loro spettante, per ogni esercizio finanziario, per il tramite delle Università che hanno assunto i compiti di coordinamento, il 70% delle risorse assegnate a titolo di acconto e il rimanente 30% dopo la verifica della rendicontazione e della qualità dell’attività formativa che verrà svolta della Commissione di cui all’art. 4, comma 3 D.M. 27 luglio 2011.
Articolo 4 – Verifica della rendicontazione e della qualità dell’attività formativa svolta.
Qualora dalla verifica della rendicontazione e della qualità dell’attività formativa svolta dovesse emergere che i programmi non sono stati realizzati, la commissione dichiara il beneficiario del contributo decaduto dal finanziamento.
Gli eventuali importi che il Ministero debba recuperare dall’università assegnataria possono essere compensati, in qualsiasi momento, con altre erogazioni o contributi da versare alla medesima università in base ad altro titolo.
Roma, 28 febbraio 2013
IL MINISTRO
(F.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#])