Il disposto di cui all’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, nel dettare una specifica disciplina transitoria sulla validità dei titoli formativi acquisiti (al di fuori di strutture universitarie) in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria (c.d. seconda riforma sanitaria), espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della riconversione creditizia, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve).
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 146
Studenti-Riconoscimento titoli-Conversione crediti
N. 00146/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02628/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2628 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via [#OMISSIS#] Coviello, n. 25;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento prot. 114776/V/2 del 23 settembre 2015 con cui l’Università degli Studi di Catania ha rigettato l’istanza di iscrizione del ricorrente al corso di laurea in Fisioterapia;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente – tecnico massofisioterapista, in possesso di relativo diploma triennale conseguito il 30 ottobre 2013 presso l’Istituto [#OMISSIS#] Fermi di Perugia – impugna l’atto in epigrafe, con il quale l’Università degli Studi di Catania ha rigettato l’istanze da lui avanzata di riconversione di tale credito e di iscrizione direttamente al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Ateneo, con dispensa dal relativo test di ammissione.
Il ricorrente, in particolare, afferma l’illegittimità di tali dinieghi, sostenendo, sostanzialmente, l’equipollenza del citato titolo di massofisioterapista triennale – conseguito ai sensi della legge n. 403/1971, del d.P.R. n. 1406/1968 e del d.m. n. 105/1997 – rispetto al diploma di laurea in fisioterapia, con discendente idoneità del titolo posseduto a consentire la riconversione creditizia ai fini dell’iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea in fisioterapia.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alla parte della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Il ricorso è infondato, rilevando il Collegio come il “diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale” conseguito, ai sensi della l. n. 403/1971, dal ricorrente il 30 ottobre 2013 non possa considerarsi automaticamente equivalente (come, invece, costui vorrebbe) al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 che – nel dettare una specifica disciplina transitoria sulla validità dei titoli formativi acquisti (al di fuori di strutture universitarie) in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria (c.d. seconda riforma sanitaria) – espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve).
Ne consegue, dunque, il rigetto del ricorso in quanto proposto sul presupposto della formale equipollenza del titolo conseguito dal ricorrente al diploma universitario di fisioterapista e risultando tale equipollenza, invece, smentita dalla lettura sistematica delle norme richiamate.
Il Collegio ritiene, comunque, opportuno chiarire come ciò non equivalga ad affermare la totale irrilevanza del titolo in questione, condividendosi al riguardo le considerazioni espresse dal T.A.R. Campania, Sezione di Napoli, circa la possibilità per i singoli atenei di apprezzare, comunque, quali “conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”, la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione di taluni crediti formativi universitari, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (in tal senso, la sentenza n. 4825/2012, che ha affermato l’illegittimità del provvedimento con cui un Ateneo aveva negato ex ante qualsiasi rilievo di un siffatto diploma di massofisioterapista triennale solo perché sprovvisto di equipollenza).
Viene, dunque, fatta salva la facoltà del ricorrente di avanzare all’Ateneo un’istanza di valutazione del diploma di massiofisioterapista che – seppur privo di una utilità professionale ed abilitativa pari al titolo universitario – potrebbe, comunque, essere in sé valutato ai fini del suo conseguimento, con conseguente abbreviazione del relativo percorso di studi a ciò finalizzato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la complessità della questione trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Bruno, Presidente FF
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)