TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 novembre 2015, n. 2440

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Chiamata ex art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240-Assenza di pubblicità procedura-Assenza valutazione comparativa-Illegittimità

Data Documento: 2015-11-20
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittima la delibera del consiglio di facoltà  che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240,  individua, ai fini della nomina a professore universitario di seconda fascia, un ricercatore a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ove risulti che sia mancata la pubblicità della predetta procedura e che l’ateneo non abbia espletato una procedura di tipo comparativo, funzionale all’individuazione del candidato da sottoporre alla valutazione della Commissione appositamente costituita ai fini della successiva chiamata.

Contenuto sentenza

N. 02440/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, piazza S. [#OMISSIS#] in Gessate, 2; 
contro
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Via Visconti di Modrone, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n.c.; 
per l’annullamento,
previa misura cautelare
– dei verbali del Consiglio della Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università resistente n. 14 del 3 giugno 2015, n. 16 del 17 giugno 2015 e n. 20 del 1 luglio 2015 e dei relativi provvedimenti / delibere;
– del verbale della adunanza del 6 luglio 2015 del Senato accademico dell’Università resistente, e dei relativi provvedimenti / delibere;
– del verbale della adunanza del giorno 8 luglio 2015 del Comitato direttivo del Consiglio di amministrazione dell’Università resistente e dei relativi provvedimenti / delibere;
– di tutti gli atti presupposti, inerenti, connessi, preparatori, consequenziali rispetto agli atti sopra citati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente, premettendo di essere dal 2004 ricercatore assunto a tempo indeterminato presso l’Università resistente, impugna gli atti in epigrafe, relativi alla procedura per la chiamata diretta di un posto di professore di II fascia per il Settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e cultura inglese e anglo – americana, Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese, alla quale avrebbe dovuto poter partecipare in quanto in possesso dell’abilitazione nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010. Non sarebbe stata data alcuna pubblicità alla procedura di chiamata sul sito dell’Ateneo.
2. Eccesso di potere per sviamento. La Commissione al cui parere – propedeutico alla decisione del Consiglio di facoltà in ordine all’attivazione della procedura di chiamata diretta e alla definizione del profilo del candidato – si farebbe riferimento nel verbale del Consiglio di facoltà del 17 giugno 2015 (allegato al ricorso sub 4), sarebbe stata formata illegittimamente, ovvero il verbale che ne cita il parere sarebbe viziato da falsità materiale.
3. Violazione degli artt. 18 e 24, comma 5, della legge 240/2010; eccesso di potere per sviamento del potere discrezionale in tema di formulazione del profilo. Nel citato verbale del Consiglio di facoltà n. 16 del 17 giugno 2015 il profilo del candidato sarebbe connotato da estrema specificità, in violazione dei citati artt. 18 e 24, che prevedrebbero invece che l’eventuale profilo del candidato debba essere specificato esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.
4. Eccesso di potere per sviamento del potere discrezionale in tema di formulazione del profilo. Il profilo del candidato formulato dal Consiglio di facoltà si attaglierebbe esattamente al curriculum scientifico-professionale della controinteressata.
5. Violazione dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 e dell’art. 4 del DM 344/2011; eccesso di potere per sviamento del potere discrezionale in tema di individuazione e valutazione del candidato. Non esisterebbe traccia nei verbali del Consiglio di facoltà della presenza di altri soggetti abilitati ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, né della candidatura della ricorrente, inviata a tutti i membri del Consiglio di facoltà. Inoltre, risulterebbe dal verbale 20 del 1 luglio 2015 (allegato al ricorso sub 6) che il Consiglio di facoltà non avrebbe applicato, nella individuazione e valutazione del candidato alla chiamata, nessun rigore metodologico; in particolare, non avrebbe applicato i criteri di cui al DM 344/2011.
6. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e per sviamento del potere discrezionale in tema di valutazione della candidata. Il giudizio di cui al citato verbale 20/2015 poggerebbe su elementi di fatto che non troverebbero riscontro nel curriculum della controinteressata, non essendo ivi indicato alcun articolo scientifico pubblicato su riviste internazionali e non essendo le riviste nazionali su cui sarebbero stati pubblicati gli articoli contemplate nelle classificazioni delle riviste nazionali pubblicate dall’ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
L’Università resistente si è costituita, spiegando difese in [#OMISSIS#] e nel merito; in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per essere la ricorrente venuta a conoscenza ugualmente della procedura.
La controinteressata, cui il ricorso risulta essere stato notificato a mani proprie in data 20 agosto 2015 (giusta cartolina di ritorno depositata in data 18 settembre 2015), non si è costituita.
Con ordinanza 25 settembre 2015, n. 1256, questa Sezione III ha disposto istruttoria; quindi, alla camera di consiglio del 22 ottobre 2015, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa, essendo il ricorso manifestamente fondato, essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, non essendovi necessità di ulteriore istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, giova premettere che la controversia ricade nell’ambito della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, avendo l’Università resistente personalità giuridica pubblica e natura di ente pubblico non economico (ex plurimis, Cass. civ., SU, 30 giugno 2014, n. 14742; TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 6 settembre 2011, n. 2158).
In punto di fatto, giova altresì precisare che oggetto del giudizio è una procedura per chiamata diretta disposta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.
Tale comma 6 dispone: «Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5».
Il richiamato comma 5 dispone, per quanto di interesse, ossia relativamente alla procedura: «…La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro (…) Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo.».
La chiarezza del rinvio testuale (anche confermato nella memoria depositata il 21 settembre 2015, pag. 11, dalla stessa Università resistente, che tuttavia ritiene non applicabile la procedura del citato comma 5 alla chiamata di cui si tratta) non lascia spazio, in virtù del principio espresso con il brocardo in claris non fit interpretatio (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2011, n. 538; Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1773), ad opzioni ermeneutiche sulla cui base ipotizzare la non applicabilità del procedimento come individuato dal citato comma 5.
Il primo ed il quinto motivo, da trattare insieme, sono fondati, secondo quanto a seguire.
Non è in discussione fra le parti che la pubblicità sul sito dell’Ateneo – prevista dal citato comma 5 dell’art. 24 della legge 240/2010, in quanto richiamato dal citato comma 6, sulla cui base è stata indetta la procedura oggetto di controversia – sia stata omessa.
Da un lato infatti non risulta, dall’elenco delle procedure tratte dal sito dell’Ateneo e dal sito del Ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca, la pubblicazione di avvisi relativi alla procedura di cui si tratta (allegato al ricorso sub 3).
D’altro lato l’Università resistente non ha mosso alcuna contestazione al fatto come dedotto da parte ricorrente (in tema di prova del fatto non specificamente contestato si rinvia a CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703), essendosi limitata ad eccepire l’inammissibilità del motivo per essere la ricorrente venuta a sapere comunque della procedura.
Né si può ritenere, attesa la chiarezza del disposto normativo del citato comma 5, secondo cui «…Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo…», che tale pubblicità possa essere omessa, dettando la disposizione un chiaro obbligo; in proposito, è il caso di evidenziare come l’uso dell’indicativo presente (“è data pubblicità”), evidenzi il carattere tipicamente obbligatorio della prescrizione (in termini, Cons. Stato, AP, 28 luglio 2011, n. 14).
Parte ricorrente deduce in proposito di aver chiesto, essendo venuta a sapere informalmente della indizione della procedura, con propria nota – con allegato curriculum – inviata per posta elettronica ai membri del Consiglio di facoltà della Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere (allegato al ricorso sub 5), di essere valutata ai fini della chiamata, senza che in nessuno dei verbali degli organi universitari che hanno proceduto risulti né tale circostanza né la valutazione della ricorrente.
E’ evidente che il citato comma 5, laddove prevede che alla procedura di chiamata sia data pubblicità sul sito dell’ateneo, intende fare in modo che, resi edotti dell’esistenza della procedura, possano partecipare ad essa anche soggetti diversi da quelli individuati autonomamente dagli organi universitari.
Diversamente opinando, tale disposizione innanzitutto non avrebbe alcun effetto pratico, ciò che condurrebbe nella sostanza ad un’inammissibile abrogazione della norma in via interpretativa.
Sotto il profilo processuale, poi, laddove si ritenesse che l’Università potesse non tenere in alcun conto le domande di partecipazione, nemmeno dal punto di vista di un obbligo motivazionale circa le ragioni che avessero indotto a tale decisione, ciò si risolverebbe nella inammissibilità per difetto di interesse dei ricorsi proposti dai candidati pretermessi senza alcuna motivazione, in diretta violazione del parametro costituzionale di cui all’art. 24, comma 1, della Costituzione.
Peraltro, in ambito concorsuale, la pubblicità delle procedure ha un ulteriore fondamento, riconducibile alla ratio della previsione costituzionale della selezione mediante concorso di cui all’art. 97, comma 4, della Costituzione, che è quella di individuare le persone migliori e più meritevoli mediante un’imparziale procedura selettiva compiuta nel rispetto dei principi costituzionali (ex plurimis, Cons. Stato, AP, 28 luglio 2011, n. 14); obliterare la pubblicità in ambito concorsuale viola quindi direttamente la ratio della previsione del concorso quale metodo di selezione idoneo ad individuare i soggetti migliori e più meritevoli.
Non è pertanto condivisibile l’argomentazione difensiva dell’Università resistente secondo cui – avendo la ricorrente saputo informalmente della procedura – il primo motivo sarebbe inammissibile.
Non risulta infatti, nei verbali versati in atti, che della candidatura della ricorrente sia stato in qualche modo discusso o dato atto dagli organi universitari intervenuti nella procedura, e men che meno che la ricorrente sia stata in qualche modo valutata.
Per tali ragioni il ricorso va accolto per la mancata pubblicazione del bando di reclutamento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Ad abundantiam occorre rilevare che risulta fondata anche la censura di cui al sesto motivo di ricorso, secondo cui il giudizio espresso nel citato verbale 20/2015 relativamente alla controinteressata poggerebbe su elementi di fatto che non troverebbero riscontro nel curriculum allegato al verbale, non essendo ivi indicato alcun articolo scientifico pubblicato su riviste internazionali.
In proposito, l’Università resistente ha dedotto che le censure afferirebbero al merito amministrativo, sfuggendo al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, e che, in ogni caso, si focalizzerebbero solo sulla produzione scientifica, senza soffermarsi sugli altri profili della motivazione.
L’argomentazione difensiva dell’Università non è condivisibile; nel citato verbale 20/2015 si legge: «…La produzione scientifica della Dott.ssa [#OMISSIS#] risulta ampia e qualificata, con numerosi contributi in volume e articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali negli ambiti della letteratura e cultura inglese…».
Tale affermazione, nella parte afferente la pubblicazione su riviste internazionali, in quanto relativa all’esistenza di un fatto, e non alla sua valutazione, e per di più ad un fatto apprezzabile senza necessità di fare ricorso a conoscenze tecniche specifiche, non ricade nell’ambito del merito amministrativo.
La censura è fondata, non risultando nel curriculum della controinteressata, allegato al citato verbale 20/2015 e depositato in allegato al ricorso sub 7, alcuna pubblicazione su riviste edite al di fuori del territorio nazionale.
Nella sezione 3. Articoli su rivista risultano infatti 9 articoli, 8 dei quali pubblicati sulla rivista La Nuova secondaria, ed. La Scuola, Brescia, ed uno su Zetesis, rivista di cultura greca e latina, che parte ricorrente deduce essere edita a Milano (ricorso, pag. 15); pur non essendo indicato nel curriculum il luogo di edizione di tale ultima rivista, ma semplicemente la dicitura «in collaborazione con Centrum latinitatis Europae», deve ritenersi provato che il luogo di edizione sia Milano, sia in ragione della mancata contestazione di tale circostanza da parte dell’amministrazione (in tema di prova del fatto non specificamente contestato si rinvia a CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703), sia in ragione della circostanza che sul sito internet della rivista “Zetesis” (http://www.rivistazetesis.it), pur non essendo indicato il luogo di edizione, la redazione della rivista risulta ad un indirizzo di Milano; lo stesso indirizzo è indicato – nella stessa pagina internet – nella descrizione del conto corrente bancario, intestato ad una persona fisica, su cui effettuare i versamenti per gli abbonamenti alla rivista.
Nè è contestata l’affermazione di parte ricorrente secondo cui le riviste su cui sono edite le pubblicazioni non sono inserite negli elenchi ANVUR, da ciò discendendo che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cpa, essa deve intendersi provata (anche in questo caso, in tema di prova del fatto non specificamente contestato, si rinvia a CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, è ente che ha, fra gli altri, il compito, ai sensi dell’all. 2 al DM 7 giugno 2012, n. 761, di effettuare «…una suddivisione delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani in tre classi di merito…»; l’assenza delle riviste di cui si tratta dalla classificazione ANVUR conforta la tesi della ricorrente circa l’irrilevanza di tali riviste nell’ambito della comunità scientifica.
Da tanto, ogni altro motivo o censura assorbiti, l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio reputa opportuno, anche in ragione dell’omissione della pubblicità della procedura di chiamata di cui si tratta, mandare alla Segreteria per la trasmissione di copia degli atti e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per le valutazioni di propria competenza.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e: a) per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe; b) manda alla Segreteria per la trasmissione di copia degli atti e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per le valutazioni di propria competenza; c) condanna l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)