N. 07083/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10877/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10877 del 2015, proposto da Serena Prizio, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Sorice, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Mazzitelli in Roma, Via Eudo Giulioli n. 47 B/18;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Intorcia, [#OMISSIS#] Lanzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento, previa sospensiva
dell’attribuzione del punteggio relativo ai titoli per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, e, se necessario, del relativo bando indetto con D.M. M.I.U.R. n. 315 del 26.5.15;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna, con il ricorso in epigrafe, la mancata attribuzione del punteggio relativo ai titoli per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2014/2015, punteggio che, nel suo caso, veniva erroneamente calcolato in quanto non venivano considerati tutti gli esami caratterizzanti e fondamentali, che la candidata doveva indicare nella domanda on line da compilarsi sul sito “Universitaly”.
La ricorrente, infatti, inseriva in un primo box tutti gli esami, caratterizzanti e fondamentali, con relativi codici, crediti e voto, mentre nei tre box successivi riportava solo l’esame caratterizzante di ciascuna scuola e non nuovamente gli esami fondamentali.
Una volta sostenuti gli esami e pubblicata la graduatoria, la ricorrente si avvedeva del fatto che, relativamente ai titoli, era stato valutato soltanto l’esame caratterizzante di ciascuna scuola e non nuovamente gli esami fondamentali.
Con la valutazione degli esami fondamentali non considerati, la ricorrente si sarebbe utilmente collocata nella graduatoria, mentre essendo stati obliterati tali esami, non è stata ammessa nelle Scuole di Radiodiagnostica prescelte.
Venuta a conoscenza, a seguito della pubblicazione della graduatoria, che la mancata attribuzione del punteggio per gli esami fondamentali, era dovuta al fatto che non li aveva indicati all’interno dell’ “apposita tabella”, la ricorrente depositava il presente ricorso adducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, del bando e la violazione del principio del favor partecipationis.
In particolare deduceva che, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del bando, aveva inserito nel primo box, con i relativi codici, crediti e voto, sia gli esami fondamentali che gli esami caratterizzanti mentre nei box aggiuntivi, relativi a ciascuna scuola di specializzazione, aveva riportato solo l’esame caratterizzante ciascuna scuola e non nuovamente gli esami fondamentali. Ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 del bando che recita: “Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai commi 3, 4 e 5 se ivi non diversamente indicato, la procedura on line di iscrizione richiede al candidato l’inserimento dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al concorso per più scuole”.
Inoltre gli esami sostenuti dalla medesima potevano essere desunti dal certificato caricato dall’Università relativamente agli esami sostenuti durante il corso di laurea.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistendo al ricorso e chiedendo il suo respingimento.
Alla camera di consiglio del 9.11.2015 il Collegio ha ritenuto che le ragioni della ricorrente fossero più adeguatamente tutelabili con la fissazione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10 ,c.p.a..
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’articolo 7 del D.M. M.I.U.R. n. 315 del 2015, rubricato “Punteggio dei titoli, punteggio delle prove”, dispone, ai commi 1 e 2, che “1. Il Punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti).
2. Il Punteggio relativo ai titoli si compone di: …
b.2) Voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola Scuola – Punteggio massimo 5 punti.
Il punteggio è attribuito sulla base delle modalità indicate nell’Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto e secondo i seguenti criteri: …”.
L’allegato 3 al predetto D.M. ha a oggetto proprio il “Voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola scuola – Punteggio massimo 5 punti”,
In particolare, nel predetto allegato è specificato che, “ai fini dell’attribuzione del punteggio, il candidato è tenuto ad indicare nell’apposita Sezione delle procedura informatica un numero massimo di 5 esami riferiti ai settori scientifico disciplinari indicati come “fondamentali” e “caratterizzanti” “ di cui alle Tabella 1 e 2, relative rispettivamente, la prima, agli studenti laureati ex D.M. n. 509/1999 o D.M. n. 270/2004 e, la seconda, agli studenti laureati secondo il vecchio ordinamento.
Nelle tabelle indicate e di cui sopra sono specificatamente indicati in maniera distinta per area, classe e scuola, sia i n. 4 esami fondamentali che l’unico esame caratterizzante.
Il precedente articolo 5 del medesimo D.M. n. 315 del 2015, rubricato “Domanda di ammissione al concorso nazionale”, dispone, al riguardo che “Ai fini dell’attribuzione del punteggio il candidato è tenuto, altresì, ad indicare nell’apposita sezione della procedura informatica, per ciascuna tipologia di Scuola per la quale concorre, un numero massimo di 5 esami riferiti ai settori scientifico-disciplinari indicati come fondamentali e caratterizzanti la singola Scuola all’interno dell’apposita tabella di cui all’Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto. … Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai commi 3, 4 e 5, se ivi non diversamente indicato, la procedura on line di iscrizione richiede al candidato l’inserimento dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al concorso per più Scuole.”.
Da quanto esposto consegue che il bando della procedura prevedeva espressamente, all’art. 5, comma 5, nel passaggio in precedenza riportato per esteso, che il candidato, proprio ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio di cui all’art. 7, comma 5, lett. b), dovesse riportare, per ciascuna scuola per la quale concorreva, sia i n. 4 esami fondamentali che l’esame unico caratterizzante, nell’apposita sezione del sito informatico; né può fondatamente invocare in suo favore il passaggio dell’articolo 5 nel quale è specificato che “Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai commi 3, 4 e 5 … la procedura on line di iscrizione richiede al candidato l’inserimento dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al concorso per più Scuole.” proprio in quanto è ulteriormente evidenziato in modo specifico che la predetta previsione vale sole “se ivi non diversamente indicato” e, invece, come già sopra detto, il richiamato comma 5 dispone, al riguardo, in modo specifico e in senso contrario. Peraltro, nello stesso senso depone anche, in modo chiaro, l’allegato 3 al D.M. M.I.U.R. n. 315 del 2015, laddove fa sempre riferimento all’indicazione “nell’apposita Sezione delle procedura informatica”.
Né il predetto bando, con il relativo allegato 3, e la previsione di cui sopra è stata fatta oggetto di specifica impugnazione da parte della ricorrente in modo puntuale con il ricorso in trattazione, ove il predetto bando non è stato indicato né nell’epigrafe né nelle relative conclusioni, ricorso con il quale, in realtà, e nella sostanza, la ricorrente ha lamentato soltanto che la previsione conclusiva di cui all’art. 5 e di cui sopra avrebbe escluso la necessità della specificazione dei predetti esami con riferimento a ciascuna scuola e che l’interesse dell’amministrazione ai predetti fini avrebbe, comunque, trovato adeguata soddisfazione con l’allegazione degli esami sostenuti da parte della ricorrente, che le avrebbe consentito di verificare la sussistenza dei presupposti ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato nel merito per le considerazioni tutte che precedono.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 giugno 2016, n. 7083
Accesso alle scuole di specializzazione-Ricorso infondato
Data Documento: 2016-06-20
Area:
Giurisprudenza
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