TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 giugno 2016, n. 6917

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso

Data Documento: 2016-06-16
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 06917/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05156/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5156 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pia [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Zupi Castagno, rappresentati e difesi dall’avv.to Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore, in Roma, viale Carso n. 57; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi L.R. p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
Cineca; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Mormando, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], in Roma, Via Agostino Richelmy n. 38; 
[#OMISSIS#] Lafiandra e [#OMISSIS#] Asero, non costituiti; 
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, presso le Università indicate in epigrafe e/o comunque presso le altre sedi indicate nella domanda, per l’a.a. 2013/2014, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi;
B) del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014, n.170, di chiusura delle graduatorie nazionali definite ai sensi dei DDMM 109/2013 e 449/2013″, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
C) della graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 29 novembre 2013, n. 986, ed in attuazione dell’art. 20, comma 1 bis e ss., del Decreto Legge n. 104/2013, convertito in Legge n. 128 dell’8 novembre 2013, nella parte in cui non colloca i ricorrenti in posizione utile alla immatricolazione in sovrannumero, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
D) del Decreto Ministeriale 29 novembre 2013, n. 986, “Definizione delle procedure di applicazione dell’articolo 20 del Decreto legge 104/2013 convertito in legge 128/2013”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
E) della graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013, secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca i ricorrenti in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
F) del provvedimento di estremi sconosciuti, con il quale a seguito di quanto approvato nella seduta del 9 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri, con il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca”, è stato eliminato, anche per l’a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all’esame di Stato per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014;
2) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l’anno accademico 2013/2014, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo de quo, C.U.N.);
H) del Decreto Ministeriale 23 luglio 2013, n. 652, “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a.2013/2014”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
j) del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di Lutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; del numero dei posti indicati quali disponibili sia a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria ed, in particolare, dell’istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), nonché comma 2, lettere a), b), c), della legge n. 264/1999;
K) di ogni altro ano presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione dei ricorrenti ai predetti corsi di studi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e dell’Università degli Studi di Messina e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all’art.74 c.p.a.;
premesso che gli odierni ricorrenti, in data 9 settembre 2013, partecipavano alla prova selettiva per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di iscriversi al suddetto corso presso le sedi da ciascuna indicate, secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 e dai rispettivi bandi dalle Università;
che, terminata la prova, nel pomeriggio dello stesso 9 settembre 2013, venivano a conoscenza che, a seguito di quanto approvato nella seduta del medesimo giorno dal Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca”, era stato eliminato, anche per l’a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all’esame di Stato per l’accesso ai corsi di studio di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (per effetto della abrogazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 21/2008);
che, pertanto, la graduatoria per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata il 30 settembre 2013 – contrariamente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 e dai rispettivi bandi dalle Università – veniva determinata esclusivamente in relazione al punteggio conseguito da ogni studente nel test d’accesso (punteggio massimo 90 punti), senza tenere conto del predetto “bonus maturità”;
che i ricorrenti, quindi, venivano a conoscenza della avvenuta loro mancata ammissione ai predetti corsi e del corrispondente diniego all’iscrizione tramite la pubblicazione della predetta graduatoria sul sito del M.I.U.R. http://accessoprogrammato.miur.it ed i successivi scorrimenti della stessa;
che successivamente, tuttavia, per effetto della Legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 ed il Decreto Ministeriale 29 novembre 2013 n. 986, con cui il M.I.U.R. definiva le procedure di applicazione dell’articolo 20 della richiamata normativa avveniva la reintroduzione del “bonus maturità” con la relativa pubblicazione di una ulteriore graduatoria, in data 18 dicembre 2013, tenendo conto, per ciascun candidato, anche del voto di maturità, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. n. 449/2013, senza tuttavia la possibilità di scorrimento della stessa e facendo salva la precedente graduatoria del 30 settembre ed i successivi scorrimenti di quest’ultima, nonché considerando esclusivamente i candidati collocatisi entro il numero massimo di posti disponibili come risultante dai relativi decreti di programmazione;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, depositato in velina in data 17 aprile 2014, parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il D.M. n. 170/2014, recante definitiva chiusura alla data del 5 marzo 2014 degli scorrimenti inerenti alle graduatorie nazionali per l’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso di medicina e chirurgia, lamentando che, per effetto del riconoscimento del bonus e in virtù degli scorrimenti della graduatoria, potrebbe essere utilmente inclusa nella graduatoria;
Rilevato che, con ordinanza n. 2315/2014, confermando il precedente decreto presidenziale n.1898/14 del 23 aprile 2014 con cui l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. è stata respinta – il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione cautelare nei confronti della ricorrente [#OMISSIS#] Zupi Castagno sulla considerazione della mancata impugnazione degli atti presupposti con i quali la ricorrente, in considerazione del punteggio riportato risultava già esclusa dalla partecipazione al corso ( e cioè tanto la graduatoria del 30 settembre 2013, formulata senza riconoscimento ai candidati del c.d. ”bonus maturità” quanto di quella del 18 dicembre 2013, apparendo in specie quest’ultima immediatamente lesiva della sua posizione);
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse nei confronti dei ricorrenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pia [#OMISSIS#], nei confronti dei quali non resta al Collegio che dichiarare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, a prescindere dai profili di inammissibilità rilevati;
Considerato, quanto alla ricorrente [#OMISSIS#] Zupi Castagno – la quale ha proposto appello avverso l’ordinanza cautelare di reiezione che non risulta allo stato definito – pur preso atto delle considerazioni evidenziate dal difensore con memoria depositata agli atti, che assume come l’interesse della stessa all’impugnativa si sia concretizzato solo all’atto di definitiva chiusura degli scorrimenti, il Collegio ritiene che l’omessa tempestiva impugnazione delle predette graduatorie del 30 settembre 2013, formulata senza riconoscimento ai candidati del c.d. ”bonus maturità”, e soprattutto di quella del 18 dicembre 2013, nella quale, benché riformulata in considerazione del riconoscimento del cd. ”bonus maturità” ai candidati con riferimento ai quali tale punteggio era stato pretermesso, la ricorrente non è risultata, comunque, inclusa, determina l’inammissibilità del presente gravame.
Tali graduatorie, infatti, devono considerarsi immediatamente lesive della posizione della ricorrente, la prima in quanto il c.d. ”bonus” non è stato riconosciuto in assoluto a nessun candidato, la seconda in quanto, benché riformulata con il riconoscimento del c.d. ”bonus” agli aventi diritto, non prevede l’attribuzione del detto punteggio alla ricorrente [#OMISSIS#] Zupi Castagno;
Pertanto, in assenza di previa impugnativa di tali graduatorie, la ricorrente non poteva giovarsi, se non in via di mero fatto, dei successivi scorrimenti delle graduatorie, definitivamente chiusi per l’anno accademico in corso con il D.M. M.I.U.R. n.170/2014, di definitiva chiusura alla data del 5 marzo 2014 degli scorrimenti inerenti alle graduatorie nazionali.
Vista, in ogni caso, la successiva dichiarazione protocollata agli atti di causa in data 21 marzo 2016 con la quale viene dato atto del sopravvenuto difetto di interesse con riferimento a tutti i ricorrenti e che, pertanto, il ricorso può ritenersi complessivamente improcedibile;
RRitenuto che le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)