Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha proceduto a rilasciare alla ricorrente il nulla osta al proseguimento degli studi presso l’ateneo, provvedimento satisfattivo rispetto al bene della vita invocato
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 giugno 2016, n. 6839
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 06839/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11855/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11855 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Savio De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], in Roma, Via Bocca di Leone n. 78 (Studio Bdl);
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Comar, [#OMISSIS#] Pavolilla;
per l’annullamento
della graduatoria finale di merito per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l’a.a. 2013/2014;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, sussistendone i presupposti ex art.74 c.p.a.;
Considerato che con il ricorso principale e con i motivi aggiunti in epigrafe la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l’a.a. 2013/2014, nella parte in cui in ragione del mancato riconoscimento del c.d.” bonus maturità” conseguente al voto di maturità, le veniva riconosciuto il punteggio di 36,80 anziché di 41,80;
Rilevato che la ricorrente, a seguito dell’ordinanza n.5034/2013, ha ottenuto l’iscrizione con riserva presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
Rilevato che il Collegio ha ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l’a.a. 2013/2014, che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e che parte ricorrente ha ottemperato a tale adempimento;
Considerato che il ricorso in esame, alla luce della copiosa giurisprudenza in materia (ex multis: Tar Lazio, III bis, n. 7309 del 9 luglio 2014; n. 13122/2015 ) si appalesa pertanto fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla mancata ammissione di parte ricorrente al I anno della facoltà di medicina nell’anno acc. 2013/2014, presso l’ Università indicata in epigrafe.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)