TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 maggio  2016, n. 6401

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2016-05-31
Area: Giurisprudenza
Massima

Al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.), la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., la quale costituisce una pronuncia di merito, è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva apposta alla immatricolazione dall’amministrazione universitaria, con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset ed il ricorrente dovrà essere considerato iscritto a tutti gli effetti.

Contenuto sentenza

N. 06401/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Amato e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentate e difese dall’avv. [#OMISSIS#] Tringali, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Gitto, in Roma, Via di Novella n. 22; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Catania, in persona dei rispettivi legali rap.ti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Birgillito, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
della graduatoria bonus in data 18 dicembre 2013 del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014 nella quale le ricorrenti risultano collocate oltre l’ultimo posto utile;
del D.M. 29 novembre 2013, n. 986 nella parte in cui si esclude l’ammissione in sovrannumero di coloro che l’avrebbero ottenuta ove si fosse provveduto alla celebrazione del concorso con l’attribuzione del bonus e alla redazione di una unica graduatoria, tenendo conto in fase di ammissione in sovrannumero, dei posti resisi disponibili a seguito delle rinunce e degli scorrimenti previsti dalla lex specialis di concorso e non soltanto di quelli risultanti dai relativi decreti di programmazione degli Atenei, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e degli altri atti nell’epigrafe del ricorso indicati;
per l’accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere ammesse al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014;
e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al Corso di Laurea e, in via subordinata, al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sul ricorso in trattazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le ricorrenti, infatti, in sede di trattazione orale del ricorso alla odierna pubblica udienza, hanno dichiarato, e chiesto altresì che venisse messo a verbale, di essersi immatricolate al Corso di laurea di cui trattasi presso l’Università di interesse e di avere pure seguito gli insegnamenti del predetto corso, sostenendo anche i relativi esami.
E, al riguardo, è da rilevare che le interessate hanno proprio raggiunto il bene della vita per il quale avevano avviato il ricorso giurisdizionale, dato che auspicavano ad essere immatricolate nel corso di laurea di cui trattasi, laddove non erano utilmente collocate nella relativa graduatoria di ammissione ed attualmente sono state, appunto, immatricolate seppure con riserva ed hanno potuto seguire le lezioni del citato corso di laurea presso la predetta Università.
E’ bene chiarire che il tipo di pronuncia adottata, che costituisce una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.), è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva apposta alla immatricolazione dall’Amministrazione universitaria ora citata, con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset ed il ricorrente dovrà essere considerato iscritto a tutti gli effetti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)