Al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.), la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., la quale costituisce una pronuncia di merito, è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva apposta alla immatricolazione dall’amministrazione universitaria, con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset ed il ricorrente dovrà essere considerato iscritto a tutti gli effetti.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 30 marzo 2016, n. 6331 [Duplicato]
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 06331/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12877/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12877 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Pasanisi, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Sasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n. 18;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e Cineca – Consorzio Interuniversatario, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bellan, Cristiana Falla;
per l’annullamento
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, a.a. 2013/14, pubblicata il 30/09/13 nella parte in cui la ricorrente risulta collocata all’ultimo posto utile e quindi non ammessa al corso in questione, nonché di tutti gli atti nell’epigrafe del ricorso principale indicati e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali;
e con i motivi aggiunti del 28 gennaio 2014:- della nuova graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia pubblicata il 18 dicembre 2013 nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio relativo al cd. bonus maturità e non la colloca in posizione utile alla immatricolazione in soprannumero, nonché di tutti gli atti nell’epigrafe dei motivi aggiunti indicati e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali;
– del d.m. 29.11.2013, n. 986 nella parte in cui subordina l’ammissione in sovrannumero alla mancata copertura di posti disponibili e degli altri atti indicati nel ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e di Cineca – Consorzio Interuniversatario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sul ricorso in trattazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, infatti, ha dichiarato di essersi immatricolato al Corso di laurea di cui trattasi presso l’Università di interesse e di avere pure seguito gli insegnamenti del predetto corso, sostenendo pure i relativi esami e, con la memoria di cui da ultimo, la difesa di parte ricorrente specifica che l’interessata è iscritta, peraltro senza riserva, e chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Al riguardo è da rilevare che l’interessata ha proprio raggiunto il bene della vita per il quale aveva avviato il ricorso giurisdizionale, dato che auspicava ad essere immatricolata nel corso di laurea di cui trattasi, laddove non era utilmente collocata nella relativa graduatoria di ammissione ed attualmente è stata, appunto, immatricolata, peraltro senza riserva, ed ha potuto seguire le lezioni del citato corso di laurea presso la predetta Università.
E’ bene chiarire che il tipo di pronuncia adottata, che costituisce una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.), è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva la quale sia stata eventualmente apposta alla immatricolazione dall’Amministrazione universitaria ora citata, con la conseguenza che tale riserva, ove invece apposta, contrariamente a quanto rilevato in memoria, dovrà comunque essere considerata tamquam non esset ed la ricorrente dovrà essere considerata pertanto iscritta a tutti gli effetti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)