Ai sensi dell’art. 22, comma 2, c.p.a., per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 159
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Patrocinio difensore giurisdizioni superiori
N. 00159/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04472/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4472 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Massai, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
[#OMISSIS#] Russo, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Chierroni, [#OMISSIS#] Mattioli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Chierroni in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II 18;
nei confronti di
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Siena, [#OMISSIS#] Trovato, [#OMISSIS#] Russo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE I n. 00733/2014, resa tra le parti, concernente approvazione atti e relativa graduatoria commissione giudicatrice per l’ammissione al 1° anno corso medicina e chirurgia alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Russo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Massai e l’avvocato Marrone per delega dell’avvocato Chierroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dal dottore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Toscana ha respinto il ricorso proposto contro il decreto del Rettore dell’Università degli studi di Siena di approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei ai fini dell’ammissione al primo anno di corso della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia.
Si è costituto in giudizio per resistere all’appello la controinteressata nel giudizio di primo grado dottoressa [#OMISSIS#] Russo.
All’udienza pubblica del 10 novembre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
L’appello è inammissibile in quanto sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e, dunque, privo dello jus postulandi.
La circostanza della mancata abilitazione dell’avvocato [#OMISSIS#] Massai al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è stata confermata dallo stesso difensore, interrogato sul punto dal Presidente del Collegio, nel corso della discussione orale.
Risulta, pertanto, violato l’art. 22, comma 2, c.p.a. il quale stabilisce che per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Sussistono i presupposti, in considerazione del fatto che la ragione di inammissibilità dell’appello dipende da una circostanza addebitabile al difensore piuttosto che alla parte rappresentata, per compensare le spese del giudizio.
Ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità disciplinare, è, tuttavia, doveroso disporre che gli atti vengano trasmessi all’Ordine degli Avvocati di Siena, foro di appartenenza dell’avv. [#OMISSIS#] Massai.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Dispone che a cura della segreteria copia della presente sentenza e copia degli atti del processo di appello siano trasmessi, per le valutazioni di competenza, all’Ordine degli Avvocati di Siena.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)