TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 giugno 2016, n. 6913

Abilitazione scientifica nazionale-Cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-06-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Contenuto sentenza

N. 06913/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02052/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2015, proposto da: 
Barbara Salvatore, rappresentata e difesa dall’avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spasiano, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, p.zza [#OMISSIS#] n. 20; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cervelli, Chiara Abatangelo; 
per l’annullamento
della nota direttoriale del M.I.U.R. del 5 dicembre 2014, n. 30554, del decreto del M.I.U.R. del 12 dicembre 2014, n.4158, e del decreto direttoriale del M.I.U.R. del 16 dicembre 2014, n.4535, nella parte in cui, con riferimento al settore concorsuale 12/A1 – diritto privato, si dispone il rinnovo delle valutazioni dei candidati della tornata 2013 e non si dispone l’annullamento dei lavori della tornata 2012 per tutti i candidati risultati non idonei a seguito della valutazione operata dalla Commissione valutatrice dichiarata illegittima nella sua composizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’A.n.v.u.r. – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
– con il presente ricorso parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la nota direttoriale del M.I.U.R. del 5 dicembre 2014, n.30554, il decreto del M.I.U.R. del 12 dicembre 2014, n.4158, e il decreto direttoriale del M.I.U.R. del 16 dicembre 2014, n.4535, nella parte in cui, con riferimento al settore concorsuale 12/A1 – diritto privato, si disponeva il rinnovo delle valutazioni dei candidati della tornata 2013 e non veniva disposto l’annullamento dei lavori della tornata 2012 per tutti i candidati risultati non idonei a seguito della valutazione operata dalla Commissione valutatrice dichiarata illegittima nella sua composizione;
– l’amministrazione si è costituita in giudizio con mero atto formale;
– parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 25.06.2016, atto con il quale si evidenzia l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, pertanto, che non resta al collegio che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., e compensare tra le parti le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Romano, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)