TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13 maggio 2016, n. 1319

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Inammissibilità del ricorso

Data Documento: 2016-05-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, laddove non risulti che lo stesso sia stato ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto.

Contenuto sentenza

N. 01319/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2016, proposto da: 
Aldea Santapaola, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via Verona, n. 62; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149; 
per l’annullamento
– della graduatoria finale relativa al concorso indetto, per l’ammissione presso l’Università resistente ai corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie per l’anno accademico 2015/2016, relativamente al corso di studi “3360 – OSTETRICIA, cat. Amm. 999”, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente il solo punteggio di 21,20, con conseguente non ammissione della stessa al corso medesimo;
– del presupposto verbale di determina della votazione;
– di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto e/o consequenziale, antecedente e/o conseguente, comunque connesso con quelli menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente Santapaola Aldea impugna la graduatoria finale approvata dall’Ateneo di Messina all’esito del concorso indetto per l’accesso al corso di studi “3360 – OSTETRICIA, cat. Amm. 999” anno accademico 2015/2016, nella parte in cui, a seguito dello svolgimento della relativa prova di ammissione – consistente nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla -, le veniva assegnato il punteggio di soli 21,20 punti (su un massimo di 90 punti attribuibili), con conseguente non ammissione al corso medesimo.
In particolare, la ricorrente chiede l’annullamento di tale graduatoria e, per l’effetto, l’ammissione della stessa al corso di studi in questione, sostanzialmente sostenendone l’illegittimità in relazione a: i) l’esiguità del tempo dedicato dalla Commissione alla correzione di ciascun elaborato; ii) la mancanza sugli elaborati di una qualsiasi traccia di correzione o segno grafico corrispondente; iii) l’espressione del giudizio mediante il solo voto numerico, ritenuto di per sé insufficiente.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio, eccependo – tra l’altro – l’improcedibilità (rectiusinammissibilità) del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Alla camera di consiglio del 7 aprile 2016, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per difetto di contraddittorio non risultando che lo stesso sia stato ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., “ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto” ovvero, nel caso di specie – atteso il numero limitato dei posti disponibili – ad almeno uno dei candidati utilmente collocatisi nell’impugnata graduatoria e, segnatamente, a colui che, in caso di accoglimento del ricorso medesimo, verrebbe escluso per effetto dell’ammissione al corso della ricorrente.
Deve, dunque, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione ad almeno un controinteressato, non essendo il Collegio in tal caso legittimato a disporre l’integrazione del contraddittorio, né ad utilizzare i poteri previsti dall’art. 51 cod. proc. amm., non potendo in tal modo supplirsi ad errori, omissioni o carenze del ricorrente (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2535/2009).
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Università resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Bruno, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)