La violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., integra il vizio di lesione del diritto di difesa che, a norma dell’art. 105, comma 1, c.p.a., comporta l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice (Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2175).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2191
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Violazione art. 73, comma 3, c.p.a.
N. 02191/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01186/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2016, proposto da:
Ferrarelli [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Cantelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#], in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III BIS, n. 09464/2015, resa tra le parti e concernente: mancata ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015 – risarcimento danni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016, il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, gli avvocati [#OMISSIS#] e Cantelli, nonché l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
RITENUTO che, giusta segnalazione alle parti all’odierna udienza cautelare, sussistono i presupposti per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata;
PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 9244 del 2014 – proposto da Ferrarelli [#OMISSIS#] avverso la graduatoria nazionale di merito per l’ammissione al corso di laurea in medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, nella parte in cui il ricorrente non risultava utilmente collocato in graduatoria, nonché avverso i provvedimenti di scorrimento della graduatoria, nella parte in cui lo stesso non vi risultava incluso –, sulla base del rilievo d’ufficio della mancata ottemperanza all’ordinanza interlocutoria n. 3762/2014, con la quale il T.a.r. aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati secondo le modalità ed entro i termini ivi specificati;
CONSIDERATO che l’originario ricorrente con il primo motivo di appello deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., per avere il T.a.r. posto a fondamento della statuizione d’improcedibilità una questione rilevata d’ufficio, senza previamente sottoporla al contraddittorio delle parti, il che gli avrebbe impedito di richiedere la rimessione in termini, poiché la scelta di non provvedere all’integrazione del contraddittorio disposta con l’ordinanza interlocutoria n. 3762/2014 sarebbe stata indotta da pronunce successive del T.a.r. adottate in cause analoghe, con le quali sarebbero state accolte le domande d’iscrizione soprannumeraria dei rispettivi ricorrenti senza che fosse stata ritenuta necessaria la previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati (nella forma della notificazione per pubblici reclami);
RITENUTO che nel caso di specie dagli atti processuali non risulta che le parti siano state avvertite della questione di improcedibilità rilevata ex officio in sentenza, né all’udienza pubblica del 4 giugno 2015 (v. relativo verbale, prodotto dall’appellante), né mediante l’assegnazione di termine per memorie, talché l’odierno appellante non è stato messo in grado di svolgere le proprie difese sul punto;
CONSIDERATO che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, la violazione dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. integra il vizio di lesione del diritto di difesa che, a norma dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., comporta l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2175; Cons. St., Sez. V, 24 luglio 2013, n. 3957);
RILEVATO che la natura assolutamente pregiudiziale della pronuncia in [#OMISSIS#], quale qui adottata, impedisce l’ingresso di ogni ulteriore questione nella presente sede – compresa quella relativa all’asserito consolidamento della posizione dell’odierno appellante per il superamento degli esami del primo anno –, da affrontare dinanzi al T.a.r. in seguito alla riassunzione;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 1186 del 2016), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’appellata sentenza, rimettendo la causa al giudice di primo grado, con assegnazione del termine di legge per la riassunzione; dichiara le spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)