TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 23 febbraio 2016, n. 2468

Diniego nulla osta trasferimento da altra universita’ (straniera)-Posti non coperti

Data Documento: 2016-02-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2015, n.1, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali, ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia quella secondo cui la limitazione al previso superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimato solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo; ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

Il principio regolante l’iscrizione ad un corso a numero chiuso successivo al primo è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi ed è sottoposto all’indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato.

Contenuto sentenza

N. 02468/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02812/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2812 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Giovanni Iovine, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners, in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
per l’annullamento
del provvedimento dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, di cui al prot. n. 0010398 del 16.2.2015, con cui è stato comunicato il diniego di iscrizione al IV anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in quanto “i candidati che provengono da Università straniere sono tenuti comunque a sostenere la prova di ammissione”;
del D.R. dell’Università degli studi di Roma La Sapienza n. 357 del 7.2.2014 avente ad oggetto il Bando per l’ammissione a suddetto corso di laurea;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per il riconoscimento
del diritto al trasferimento al IV anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Roma La Sapienza o ad altro disponibile;
e per il risarcimento dei danni conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha denegato al ricorrente il richiesto trasferimento al IV anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia esclusivamente in quanto “i candidati che provengono da Università straniere sono tenuti comunque a sostenere la prova di ammissione”.
Alla luce della predetta circostanza e sulla base dell’orientamento di cui da ultimo in materia, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto affetto dai vizi dedotti nel predetto ricorso.
La decisione dell’Adunanza Plenaria n.1/2015, depositata in data 28.1.2015, “ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l’orientamento della sezione III bis T.A.R. del Lazio a quello della VI Sezione del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con l’ordinanza n. 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art.4 della legge 2 agosto 1999, n.264 sia quella – sempre sostenuta dalla Sezione (v., da ultimo: sentenza breve n. 9457/2014 del 5 settembre 2014, ordinanza n. 3436/2014 del 19/07/2014) – secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimato solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.
In tali casi, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad.Plen. n.1/2015, “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi” (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag.30) ed è sottoposto all’ “ indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili (…) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato” (dec.cit., p.34).” (cfr., nei termini, da ultimo, TAR Lazio, sez. III bis, n. 1831/2015).
Né la motivazione del provvedimento impugnato, alla luce del suo chiaro tenore testuale come in precedenza riportato, contiene alcun riferimento alla preclusione del trasferimento di parte ricorrente in virtù della totale carenza di posti disponibili per il trasferimento da altri Atenei, con riferimento a qualsiasi anno di corso (tanto che si tratti di studenti provenienti da Università italiane quanto che si tratti di Università straniere), motivo per ilquale il predetto aspetto non rileva comunque nella presente sede.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il diniego di trasferimento impugnato.
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art.30 c.p.a, non ravvisandosi alcun danno immediatamente riconducibile all’illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato essendo, in ogni caso, il trasferimento di parte ricorrente subordinato alla previa verifica, in concreto, dei crediti acquisiti dalla frequenza del corso di [#OMISSIS#] all’estero (anche con riferimento alla specifica individuazione dell’anno di corso corrispondente in Italia) nonché della sussistenza di posti vacanti.
D’altronde è in atti la prova che l’Università resistente ha provveduto, a seguito dell’adozione dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente, di cui al n. 1639/2015 del 13.4.2015, a comunicare al medesimo, in data 30.4.2015, che avrebbe prontamente esaminato la documentazione richiesta al ricorrente con la precedente nota del 22.4.2015 ai fini di dare riscontro alla richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento di cui trattasi.
In considerazione dei contrasti giurisprudenziali richiamati, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)