N. 00274/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2010, proposto da:
[#OMISSIS#] Caciotti, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Casazza e [#OMISSIS#] Mazza, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Mazza in Paganica – L’Aquila, Via [#OMISSIS#] De Paulis N.14; [#OMISSIS#] Stati, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Mazzae [#OMISSIS#] Casazza, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Mazza in Paganica – L’Aquila, Via [#OMISSIS#] De Paulis N.14;
contro
Università degli Studi dell’Aquila, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#];
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
per l’annullamento
DEL DECRETO RETTORALE N.1952-2009 DELL’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA PROT.29806 DEL 6/11/2009 NOTIFICATO IN DATA 21/11/2009,CON IL QUALE È STATO ANNULLATO IL DECRETO RETTORALE N.1044-2009 PROT.20683 DEL 22/09/2009 CHE AVEVA ACCOLTO I CONGEDI E LE DOMANDE DI PROSEGUIMENTO STUDI DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI COMUNITARI PERVENUTI ALLA DATA DEL 9/9/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi dell’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, studenti universitari già iscritti per l’anno accademico 2008-2009 presso l’Università di Ovest “Vasile Goldis” di Arad (Romania), facoltà di Medicina, Farmacia e medicina dentaria, specializzazione in Medicina Dentaria, poi presso la facoltà di Odontoiatria dell’”Universidad europea di Madrid”, chiedevano di trasferirsi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila, corso di laurea in odontoiatria, sulla base di quanto già previsto nel Decreto Rettorale prot. n.1044/2009, che accoglieva tutti i fogli di congedo e le domande di proseguimento studi degli studenti provenienti da Università di paesi comunitari pervenute alla data del 9.9.2009; il successivo decreto rettorale n.1952/2009 prot. n.28638 del 6.11.2009 (atto impugnato) annullava il precedente sulla base di una nota della Direzione Generale del Ministero, con conseguente comunicazione del diniego di accoglimento di fogli di congedo e domande di proseguimento studi degli studenti provenienti da Paesi comunitari.
Da qui il ricorso che deduce: 1) Omessa indicazione dei termini e dell’Autorità cui ricorrere; 2) Nullità del provvedimento amministrativo per mancanza di un elemento essenziale – Motivazione: il generico riferimento alla nota MIUR non integra, invero, la motivazione richiesta per la legittimità del provvedimento; 3) Violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 8 della legge n.241 del 1990: è stata omessa la previa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; 4) Illegittimità del provvedimento perché adottato in violazione dell’art. 10-bis della legge n.241/1990: sono state violate le disposizioni regolanti il procedimento amministrativo di cui in epigrafe; 5) Illegittimità del provvedimento per violazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 della L.241/1990 e violazione dell’art. 24 Cost.: non è stato messo a disposizione l’atto indicato (nota MIUR) cui rimanda il provvedimento impugnato; 6) Illegittimità del provvedimento perché adottato in violazione dell’art. 33, III comma Cost. e 6 comma 2 L. 16/1989: l’Università non ha il potere di disporre autonomamente limitazioni all’accesso alle singole facoltà universitarie e neppure di discriminare gli studenti provenienti da Università estera; 7) Violazione e falsa applicazione della L. 2.8.1999, n.264: la legge in questione regola l’accesso all’Università e non l’iscrizione agli anni successivi; dunque non è rilevante il riferimento operato nella nota MIUR al mancato superamento della prova unica nazionale; 8) Illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 165, comma 2 e 202 del Trattato dell’unione in relazione all’art. 3 Cost.: è pienamente valida l’iscrizione dello studente presso un’Università di uno Stato comunitario; concludevano per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare, finalizzata alla partecipazione degli studenti ai corsi.
Si costituiva l’Università deducendo la piena legittimità del provvedimento impugnato.
Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare, in forza della quale gli studenti erano immatricolati con riserva.
Le parti depositavano memorie e documentazione.
All’esito della pubblica udienza del 20 aprile 2016, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Giova anzitutto precisare che il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’atto con il quale l’Università ha annullato il decreto rettorale con il quale era stato disposto l’accoglimento dei fogli di congedo degli studenti provenienti da altro Ateneo sulla base di una nota MIUR che faceva riferimento alla pretesa inderogabile necessità che gli studenti aspiranti al trasferimento avessero superato il concorso unico nazionale di ammissione.
La questione, com’è noto, è stata, all’esito di un vivace e controverso dibattito giurisprudenziale, risolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n.24 del 2015) nel senso che:
1) i trasferimenti non sono in alcun modo soggetti, a livello di normazione primaria e secondaria, ad alcun requisito di ammissione, ferma la disciplina in materia di riconoscimento dei crediti già maturati dallo studenti e di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007;
2) la subordinazione dell’ammissione ai corsi programmati al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le disciplina oggetto dei corsi medesimi” si riferisce al solo “primo accoglimento” dell’aspirante nel sistema universitario, interpretazione preferibile sulla base di indici testuali (riferimento al possesso del diploma di suola secondaria superiore, confusione lessicale nel contesto della normazione tra “ammissione” e “immatricolazione”) e logici (riferimento ai programmi della scuola secondaria superiore e alla sola verifica della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi); 3) i trasferimenti sono sottoposti alla sola autonomia regolamentare degli Atenei che potrebbero condizionarli al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto, previa determinazione, per ogni anno accademico e in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per i trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione dei posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti “per ogni singola coorte alla quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato” e della intervenuta disponibilità di posti sul plafond di ciascuna “coorte”, e previa determinazione delle modalità di graduazione delle domande e dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei crediti e per la loro traduzione in iscrizione ad un determinato anno di corso (cfr. pagg. 23 e 24 Ad. Pl. cit.); 4) tale conclusione è perfettamente aderente al sistema comunitario, che garantisce la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli stati comunitari anche nel settore dell’istruzione e favorisce la mobilità degli studenti e l’accesso agli studi di insegnamento superiore, e che pertanto non ammetterebbe una normativa nazionale che penalizzasse tali suoi cittadini per il solo fatto di aver esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, il che costituirebbe una restrizione delle libertà riconosciute dall’art. 18, c. 1, CE. a tutti i cittadini dell’Unione, ammissibile solo nei limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 5) il mantenimento e la garanzie degli standard formativi e la verifica delle capacità effettiva dei candidati e della loro qualificazione possono e devono avvenire in fase di vaglio dei crediti formativi eventualmente acquisiti presso l’università straniera in relazione ad attività di studio compiute, a frequenze maturate ed esami sostenuti, che compete all’Università e agli Istituti di istruzione universitaria indipendentemente dalla provenienza (Ateneo italiano o straniero) dello studente che chiede il trasferimento, essendo quindi irrilevante il requisito pregresso di ammissione agli studi, evidentemente assorbito dal percorso formativo didattico già seguito in ambito universitario e comunque sottoposto a rigoroso controllo che abbia ad oggetto gli esami sostenuti, gli studi compiuti, le esperienze pratiche acquisite, l’idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante il percorso seguito in confronto agli standard dell’università di nuova accoglienza;
va dunque escluso che i trasferimenti possano essere condizionati all’obbligo del test d’ingresso previsto per il primo anno; che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del trasferimento in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base di parametri prefissati, del percorso di formazione svolto all’esterno e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione e in relazione a ciascun anno di corso.
I ricorrenti, come detto, erano già stati autorizzati al trasferimento, precluso solo dal sopravvenire del decreto rettorale in autotutela, che per le considerazioni sopra esposte, è illegittimo e va dunque annullato.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente consolidamento del provvedimento sopravvenuto di iscrizione (disposta con riserva), e dei successivi esami sostenuti.
Le spese possono compensarsi tenuto conto della natura della controversia e dell’intervenuto mutamento giurisprudenziale, fatta eccezione per il contributo unificato che grava sull’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, fatta eccezione per il contributo unificato che grava, come per legge, sull’Amministrazione resistente soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Passoni, Consigliere
[#OMISSIS#] Abbruzzese, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)