Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2016, n. 1151

Diniego nulla osta trasferimento da altra universita’ (straniera)-Posti non coperti

Data Documento: 2016-03-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso in quanto la sentenza impugnata non ha inciso in alcun modo sull’assetto organizzativo dell’Università.

Contenuto sentenza

N. 01151/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08813/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8813 del 2014, proposto da:
Università degli studi “Tor Vergata” di Roma, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Cibelli Benedetta, rappresentati e difesi dagli avv. Umberto Cantelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, ia San [#OMISSIS#] d’Aquino, 47;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III bis n. 9457/2014, resa tra le parti, concernente diniego di trasferimento da ateneo straniero al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Benedetta Cibelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 19 gennaio 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] e l’avvocato Cantelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza bis, 5 settembre 2014, n. 9457, ha annullato il decreto del Rettore dell’Università degli studi “Tor Vergata” di Roma n. 2070 del 2013, contenente la disciplina delle modalità per la partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.
Ha proposto ricorso in appello, avverso la predetta sentenza, l’Università degli studi “Tor Vergata”.
Con memoria depositata in data 27 maggio 2015, l’appellante ha evidenziato che, a seguito del rigetto, disposto con ordinanza di questa Sezione, n. 5592 del 2014, l’Università ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza impugnata, nel rispetto anche dei principi fissati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015, ossia verifica dei crediti formativi nell’ateneo di provenienza e presenza di posti disponibili.
Il Consiglio del corso di laurea nella seduta del 17 febbraio 2015, preso atto della documentazione prodotta dagli interessati a corredo delle istanze di trasferimento, ha deliberato che “la richiesta di trasferimento al corso di laurea in medicina e chirurgia non poteva essere accolta per mancanza dei posti disponibili”.
Tale provvedimento, secondo quanto dedotto dall’amministrazione appellante, ritualmente portato a conoscenza degli appellati con raccomandata, con avviso di ricevimento, pervenuta il 20 febbraio 2015, non è stato oggetto di censura ed è divenuto pertanto inoppugnabile.
Gli appellati nulla hanno dedotto in contrario.
Il ricorso in appello è improcedibile.
Ritiene questo Collegio che l’interesse a impugnare, e a coltivare un processo d’appello avverso una sentenza che abbia accolto il ricorso per motivi di ordine procedimentale, permanga solo quando l’appellante possa dimostrare, dopo aver dato esecuzione alla sentenza, la persistenza della lesione di un interesse sostanziale.
Nel caso di specie tale interesse sarebbe identificato nell’obbligo di ammettere, tra gli iscritti dell’università soccombente, i ricorrenti vincitori in primo grado.
L’Università di “Tor Vergata” ha invece evidenziato che, a seguito dell’esecuzione delle sentenza impugnata, tale obbligo non esiste.
Il ricorso in appello deve essere quindi dichiarato improcedibile perché, nel corso dello svolgimento del processo, la sentenza impugnata non ha inciso in alcun modo sull’assetto organizzativo dell’Università.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)