In tema di valutazione dei titoli dei candidati di un concorso a posti di pubblico impiego, gli abstract, per il loro carattere sintetico, sono meno idonei a comprovare lo spessore dell’attività scientifica del candidato rispetto alle pubblicazioni in forma di saggio.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 22 aprile 2016, n. 562
Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione titoli-Abstract
N. 00562/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01447/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Notarnicola, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Torrente, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 31-33;
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Bianca [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la propria Avvocatura in Bari, piazza Umberto I, 1 -Palazzo Ateneo;
nei confronti di
Caffò [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Bari, via [#OMISSIS#] Sella, 36;
[#OMISSIS#] Attimonelli Petraglione;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Dirigente Servizio Ricerca Industriale e Innovazione del 10 marzo 2014 n. 66;
– della determinazione del Dirigente Servizio Ricerca Industriale e Innovazione del 30 settembre 2014 n. 460;
– della determinazione del Dirigente Servizio Ricerca Industriale e Innovazione del 30 ottobre 2014;
– di tutti gli altri atti meglio indicati in ricorso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per la condanna della Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti;
sul primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 dicembre 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Dirigente Servizio Ricerca Industriale e Innovazione del 17 dicembre 2014 n. 628;
– di tutti gli altri atti meglio indicati in ricorso;
e per la condanna della Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti;
sul secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 febbraio 2015, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota dell’“Area politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione. Servizio ricerca industriale e innovazione. Ufficio ricerca industriale e innovazione tecnologica” prot. AOO_144/0005050 del 23 dicembre 2014;
e per la condanna della Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti;
sul terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 luglio 2015, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto n. 1348 del 7 aprile 2015 del Rettore dell’Università degli Studi di Bari – [#OMISSIS#] Moro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21.4.2015 n. 31, relativo all’indizione di una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) SSD M-PSI/03 Psicometria, sede di servizio “Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione”, progetto di ricerca “Epidemiologia del disorientamento topografico e del mild cognitive impairment in una popolazione di anziani del sud Italia”;
– della nota prot. 39739 del 22.5.2015 a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione del procedimento concorsuale avviato con il suindicato D.R. n. 1348/2015;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto;
sul quarto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° febbraio 2016, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto n. 4028 del 24 novembre 2015 del Rettore dell’Università degli Studi di Bari – [#OMISSIS#] Moro pubblicato il 25 novembre 2015 con il quale si è proceduto all’approvazione degli atti della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) SSD M-PSI/03 Psicometria, sede di servizio “Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione”, progetto di ricerca “Epidemiologia del disorientamento topografico e del mild cognitive impairment in una popolazione di anziani del sud Italia” ed alla individuazione del vincitore dr. Caffò [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’eventuale contratto di lavoro stipulato tra l’Università e il dr. Caffò;
e per la condanna della Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Università degli Studi di Bari e di Caffò [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. [#OMISSIS#] Cocomile e uditi per nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Attraverso la dotazione finanziaria di 26 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), la Regione Puglia attivava un intervento denominato “Futureinresearch” da destinare a progetti di ricerca proposti da ricercatori “con l’intento di rafforzare le basi scientifiche operanti in Puglia e favorire il ricambio generazionale negli atenei”.
Mediante l’intervento in questione la Regione garantiva la copertura finanziaria di n. 170 posti da ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni (tipologia art. 24, comma 3, lett. A legge n. 240/2010) da reclutarsi presso i Dipartimenti delle Università pugliesi nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo per la realizzazione di progetti di ricerca coerenti con i fabbisogni regionali.
Con determinazione del dirigente del Servizio Ricerca industriale e Innovazione del 2 dicembre 2013, n. 437 la Regione Puglia avviava una procedura pubblica per selezionare proposte di ricerca nell’ambito dell’intervento denominato “Futureinresearch”, invitando i giovani studiosi pugliesi ancora “precari” a redigere progetti di ricerca eventualmente finanziabili.
Pervenivano nei termini prefissati 937 proposte progettuali.
Costituivano requisiti di partecipazione (art. 3 dell’invito) il possesso del titolo di dottore di ricerca (lett. a), l’aver prodotto nel quinquennio 2009-2013 “almeno cinque pubblicazioni dotate di ISBN (International Standard Book Number) o ISSN (International Standard Serial Number) (lett. b) e non esser stati assunti da Atenei o enti di ricerca con contratti a tempo indeterminato (lett. c).
Ai sensi dell’art. 6 dell’invito, l’ARTI (Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione) avrebbe poi valutato le idee progettuali operando direttamente su una piattaforma telematica, ed attenendosi nell’assegnazione del punteggio (massimo 100 punti) a 4 criteri: “validità dell’idea progettuale” (lett. a); “qualità e coerenza progettuale (…) e ricadute in termini di novità, originalità e utilità delle conoscenze acquisibili, con riferimento allo stato dell’arte internazionale” (lett. b); “coerenza del profilo scientifico del proponente (…) livello di coinvolgimento in progetti e reti di collaborazione scientifica anche su scala internazionale” (lett. c); “coerenza complessiva della proposta di ricerca rispetto alle macro aree di interesse regionale” (lett. d).
L’intervento regionale, pertanto, è volto a selezionare 170 idee progettuali coerenti con gli obiettivi regionali e mettere poi a base di altrettanti concorsi pubblici per “ricercatore a tempo determinato di tipo A” (ex art. 24, comma 3, lett. A legge n. 240/2010) che saranno gestiti da ciascun ateneo [#OMISSIS#].
Per ciascuno dei 170 progetti finanziati sarebbe stato successivamente indetto dal relativo Ateneo un concorso pubblico aperto a tutti – secondo quanto previsto dalla legge nazionale in materia – con l’unica peculiarità che ciascun bando avrebbe dovuto indicare “l’attività di ricerca (coincidente con l’idea progettuale assegnata) (…) il Settore Scientifico Disciplinare associato all’idea progettuale assegnata (…) il Dipartimento di riferimento”.
L’odierna ricorrente dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] partecipava alla procedura selettiva, proponendo l’idea progettuale denominata “la salute mentale nel dominio della prosocialità: un approccio internazionale nell’applicazione di programmi di addestramento all’empatia”, ambito di riferimento 2 “salute, benessere e dinamiche socioculturali” giusta domanda del 31.1.2014 codice pratica 1NXS4V6.
Nell’istanza di partecipazione la ricorrente indicava come dipartimento di afferenza il “Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione” dell’Università degli Studi di Bari – [#OMISSIS#] Moro e come settore scientifico disciplinare il SSD M-PSI/05 “Psicologia Sociale”.
Con la determinazione del dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione del 10 marzo 2014, n. 66 “FSC 2007-2013. Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale. Intervento «Future in research» DGR 182/2014. Modalità di espletamento delle procedure di istruttoria”, veniva disciplinato sia il sub procedimento per l’“attribuzione dei punteggi e formulazione delle classifiche” (art. 2), sia il sub procedimento denominato “istruttoria tecnico-amministrativa” (art. 3).
Il sub procedimento “attribuzione dei punteggi e formulazione delle classifiche” prevede che ciascuna proposta fosse valutata:
1) sotto un profilo scientifico da tre esperti indipendenti (un ordinario, un associato, un ricercatore) in modo che fosse garantito l’anonimato del proponente (art. 2, lett. b) e che ciascun esperto fornisse una propria valutazione (in merito ai criteri a, b e c dell’art. 6 dell’invito) avvalendosi dei coefficienti stabiliti per le 11 classi di merito individuate nell’invito (da “eccellente” a “non valutabile”) (punteggio massimo complessivo 85);
2) sotto il profilo della coerenza rispetto alle macro aree di interesse regionale (criterio d dell’art. 6 dell’invito) da un esperto di espressione regionale (punteggio massimo complessivo 15 punti).
Il sub procedimento denominato “istruttoria tecnico-amministrativa” (art. 3 della d.d. n. 66/2014) prevedeva “l’istruttoria tecnico amministrativa delle proposte progettuali collocate in posizione utile in classifica, in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 dell’invito”.
Con nota prot. AO 144/0003637 del 5 agosto 2014 il responsabile del procedimento chiedeva alla [#OMISSIS#] di fornire copia di due pubblicazioni e segnatamente: 1) “Risorse emozionali nei contesti sociali: empatia e stress nei caregivers” e 2) “Narrare una catastrofe: la costruzione sociale dell’empatia attraverso la stampa quotidiana” da cui si evincessero “indubitabilmente le seguenti informazioni: – titolo del volume/rivista; – codice ISBN/ISSN; – indice con evidenza della struttura della pubblicazione; – data di pubblicazione effettiva; – contributo della candidata”.
In data 15.8.2014 la ricorrente forniva risposta a detta nota.
Con determinazione del dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione n. 460 del 30 settembre 2014 veniva approvato l’elenco delle 170 proposte da assegnare alle università ed ai relativi dipartimenti.
In particolare venivano approvate n. 5 idee progettuali afferenti al “Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione” dell’Università degli studi di Bari – [#OMISSIS#] Moro secondo la seguente graduatoria:
1) “Traduzione audiovisiva, saperi interdisciplinari e nuove professionalità” (codice WCRGAL1 – punteggio 88,0);
2) “L’uso della tecnologia per migliorare il sistema di tutela di minori e famiglie in difficoltà” (codice YXYSWU8 – punteggio 86,83);
3) “L’educazione non formale come strumento di innovazione per l’occupabilità giovanile” (codice FBEKSH8 – punteggio 86,00);
4) “MEM: immagini e parole di mezzo secolo di cultura rock, pop ed elettronica da sfogliare in carta e byte” (codice OLQPJ74 – punteggio 82,67);
5) “Epidemiologia del disorientamento topografico e del Mild cognitive impairment in una popolazione di anziani del sud Italia” (codice CEY4SQ4 – punteggio 81,67).
All’idea progettuale proposta dalla [#OMISSIS#] veniva attribuito un punteggio totale di 83,33.
Tuttavia, la relativa domanda veniva esclusa in quanto una delle cinque pubblicazioni indicate nel progetto (e segnatamente la pubblicazione dal titolo “Risorse emozionali nei contesti sociali: empatia e stress nei caregivers” – comunicazione al congresso in AA. VV. AIP – Associazione Italiana di Psicologia Sociale, IX Congresso nazionale della sezione di Psicologia Sociale, Cagliari, 2009, 108 e ss. – ISBN 9788889978900) non era stata ritenuta conforme ai requisiti previsti dalla procedura selettiva.
Con il censurato provvedimento di esclusione l’Amministrazione così disponeva:
“A seguito di richiesta di informazioni, la candidata ha fornito documento (di 15 pagine), da cui si evincono tutti gli elementi richiesti per attribuire la pubblicazione alla candidata (titolo, codice ISBN, struttura del volume, contributo della candidata). La verifica ha tuttavia verificato il tipo di pubblicazione; trattasi di abstract di una partecipazione a convegno. L’abstract non costituisce pubblicazione così come chiarito da FAQ pubblicate, in ossequio a quanto indicato dal DM 19/3/2010 n. 8 Linee Guida VQR 2004/2008”.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] contestava gli atti in epigrafe indicati tra cui il citato provvedimento di esclusione, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 3 D.D. n. 437/2013;
2) violazione del principio di legalità; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo; violazione del d.p.r. n. 445/2000;
3) violazione del principio di legalità; violazione e falsa applicazione del DM 19.03.2010 n. 8 “linee guida VQR 2004/2008”; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 D.M. 28 luglio 2009 n. 89, 3 D.M. 25.05.2011 n. 243 e 4, comma 2, D.M. 4 agosto 2011, n. 344;
5) violazione dell’art. 3 allegato 1 DD 10 marzo 2014, n. 66; violazione degli artt. 7 e 10 bis legge n. 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento;
6) eccesso di potere per sviamento: disparità di trattamento; difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta;
7) violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per violazione del principio di logicità / congruità;
8) violazione di degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990; violazione della l.r. n. 15/2008 nonché degli artt. 9, commi 1 e 2 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 20; Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Invocava, altresì, tutela risarcitoria.
Con i successivi motivi aggiunti la [#OMISSIS#] censurava atti successivi della procedura, deducendo vizi propri e censure di illegittimità derivata.
Si costituivano la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari ed il controinteressato Caffò [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], resistendo al gravame.
Nel corso dell’udienza pubblica del 9 marzo 2016 la causa veniva trattenuta in decisione, previa rinuncia dei difensori delle parti ai termini ex art. 73 cod. proc. amm.
Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio ritiene che il ricorso introduttivo, integrato dai successivi motivi aggiunti, sia da respingere in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti.
Ritiene, infatti, questo Collegio di individuare, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., il “punto di diritto risolutivo” della presente controversia nella definizione della nozione di abstract (già oggetto di disamina nelle ordinanze cautelari di rigetto di questo T.A.R. Bari n. 145/2015 e n. 468/2015 rese nel corso del presente giudizio).
Sul punto vanno disattese le censure di parte ricorrente finalizzate alla dimostrazione della idoneità del contestato abstract prodotto dalla [#OMISSIS#] (dal titolo “Risorse emozionali nei contesti sociali: empatia e stress nei caregivers” – comunicazione al congresso in AA. VV. AIP – Associazione Italiana di Psicologia Sociale, IX Congresso nazionale della sezione di Psicologia Sociale, Cagliari, 2009, 108 e ss. – ISBN 9788889978900) a valere come autonoma pubblicazione rilevante ai fini di cui all’art. 3 dell’invito.
Invero, quanto alla questione della rilevanza in linea generale dell’abstract (per tale dovendosi intendere il riassunto / sintesi, privo di note interpretative o critiche, di un documento / articolo a carattere scientifico su riviste specialistiche) ai fini della partecipazione ad una procedura concorsuale, va evidenziato che “ … La Commissione dispone di ampia discrezionalità (anche tecnica) nel distinguere tra lavori e abstract e nel riconoscere un qualche peso (quasi irrilevante, peraltro, nella specie: 0,20 punti per sette abstract) a questi ultimi, …”) …” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2015, n. 3175).
Analogo orientamento era stato espresso in precedenza da T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 30 gennaio 2007, n. 94 (“In tema di valutazione dei titoli dei candidati di un concorso a posti di pubblico impiego, gli abstract, per il loro carattere sintetico, sono meno idonei a comprovare lo spessore dell’attività scientifica del candidato rispetto alle pubblicazioni in forma di saggio.”).
In concreto l’abstract prodotto dalla [#OMISSIS#] (composto di due sole pagine e consistente in un riassunto della partecipazione ad un convegno), pur se dotato di codice ISBN, non è assimilabile – come correttamente rimarcato dalla Regione Puglia nel provvedimento del 23.12.2014 (censurato con il secondo ricorso per motivi aggiunti) – alle “pubblicazioni” richieste dall’art. 3 dell’invito pubblico.
Pertanto, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, alla luce della suddetta decisione del Consiglio di Stato n. 3175/2015 non può costituire manifestazione di discrezionalità tecnica palesemente irragionevole quella espressa dalla Amministrazione regionale resistente con il gravato provvedimento di esclusione in ordine all’abstract prodotto dalla stessa [#OMISSIS#], tenuto altresì conto del fatto che il facsimile di modulo di presentazione dell’idea progettuale (allegato 3 al bando) configura l’abstract non quale pubblicazione autonoma, bensì alla stregua di riassunto da produrre per ognuna delle cinque pubblicazioni previste.
Il valore “risolutivo” ex art. 74 cod. proc. amm. di detto punto della decisione, in quanto tale idoneo a chiudere definitivamente la lite, si desume, altresì, dal tenore della ordinanza n. 4438/2015 del Consiglio di Stato resa sull’appello cautelare avverso la citata ordinanza del T.A.R. Bari n. 468/2015:
“… Ritenuta, ad un primo sommario esame, l’insussistenza del fumus [#OMISSIS#] iuris dell’appello, sia in relazione al valore da attribuire all’abstract prodotto dall’appellante medesima …”.
Pertanto, nonostante le complesse ed articolate doglianze formulate da parte ricorrente nell’atto introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, censure suscettibili di disamina unitaria alla luce dei principi di economia dei mezzi processuali e della ragione più liquida (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5), il motivo di esclusione de quo non appare superabile.
In conclusione, deve condividersi quanto affermato dalla Amministrazione regionale nel primo provvedimento di esclusione (censurato con l’atto introduttivo) ed ulteriormente precisato nel successivo provvedimento del 23.12.2014 (impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti) in ordine alla inammissibilità degli abstract nel computo delle pubblicazioni richieste dall’invito, come attestato dalla limitazione offerta dalla piattaforma informatica (“menù a tendina” del portale “Sistema Puglia”).
Questo, infatti, non contempla gli abstract, essendo possibile inserire nella selezione delle opzioni soltanto: articolo; comunicazione a congresso pubblicata sugli atti; libro o contributo a libro; monografia.
Né è possibile affermare che il modulo di presentazione dell’idea progettuale di cui all’Allegato 3 della DGR n. 437/2013 non circoscriva le pubblicazioni ammissibili alle sole quattro categorie riportate nel “menù a tendina” del portale, estendendole agli abstract, poiché – come evidenziato in precedenza – il facsimile di modulo di presentazione dell’idea progettuale configura l’abstract non quale pubblicazione autonoma, bensì alla stregua di riassunto da produrre per ognuna delle cinque pubblicazioni previste.
Venendo all’esame nel dettaglio delle singole censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, va rilevato quanto segue.
Con la doglianza sub 1 del ricorso introduttivo l’interessata afferma la piena rispondenza dell’abstract dalla stessa prodotto alla previsione dell’art. 3 della D.D n. 437/2013 e l’insussistenza, in capo alla Amministrazione resistente, del potere di esprimere un giudizio tecnico discrezionale sulle pubblicazioni, peraltro sulla base di parametri illegittimamente introdotti ex post, dovendo unicamente limitarsi a valutare la veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente.
Tuttavia, in forza delle argomentazioni espresse in precedenza si deve ritenere che legittimamente l’Amministrazione resistente abbia escluso tale corrispondenza, operando una rigorosa interpretazione ed applicazione di quanto già previsto dal bando (art. 3) in tema di requisiti di partecipazione e senza introdurre ex post nuove regole.
Con le censure di cui ai punti 2 e 3 la ricorrente afferma che l’Amministrazione ha esercitato un potere discrezionale di cui non era titolare ovvero ha avviato un sub procedimento di istruttoria tecnico – amministrativa senza averne il relativo potere; che soltanto in data 10.3.2014 quando ormai erano scaduti i termini per la presentazione delle domande la Regione ha provveduto con determina n. 66 ad introdurre nella procedura una nuova fase denominata “istruttoria tecnico – amministrativa” volta ad accertare per le sole idee progettuali collocate in posizione utile in classifica il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 dell’invito.
A tal riguardo, va evidenziato che nella fattispecie in esame non viene in rilievo una ulteriore fase di valutazione delineata ex post rispetto a quelle previste dall’avviso, bensì una mera articolazione del procedimento istruttorio corrispondente a quella relativa alla verifica dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 3 dell’avviso.
In ogni caso, l’accertamento in ordine alla mancanza in capo alla [#OMISSIS#] del requisito di cui al punto 3, lettera B dell’invito (per quanto concerne la non idoneità dell’abstract prodotto a costituire pubblicazione) è un dato insuperabile che prescinde dalla fondatezza delle censure sub 2 e 3.
Inoltre, con il motivo di gravame sub 3 è dedotta l’illegittimità del richiamo, contenuto nel contestato provvedimento di esclusione, al D.M. n. 8/2010 (contenente le “Linee guida VQR 2004-2008”).
Tuttavia, si tratta di una considerazione che non inficia le valutazioni espresse dell’Amministrazione nel gravato provvedimento in ordine alla non riconducibilità dell’abstract della [#OMISSIS#] alla pubblicazione di cui all’art. 3 dell’invito.
Peraltro, l’abstract della [#OMISSIS#] non è una pubblicazione di atti a congresso, ma il volume degli abstract (i.e. riassunto) del congresso stesso.
La ricorrente ha indicato come “comunicazione a congresso” un contributo che non è stato oggetto di pubblicazione in forma integrale, in quanto tale inidoneo a valere come “pubblicazione scientifica” ex art. 3 dell’invito.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’omessa applicazione della normativa di cui ai D.M. n. 89/2009, n. 243/2011 e n. 344/2011 in materia di “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambita internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24 della legge 240/2010”.
Sul punto, va rimarcato che tale disciplina attiene più propriamente alla Fase 2 della procedura FutureInReserch, quella cioè demandata alle Università per la selezione dei ricercatori da assumere a tempo determinato.
Peraltro, la disciplina invocata da parte ricorrente è persino più restrittiva di quella cui si è fatto riferimento nella fase di verifica sul possesso dei requisiti ex art. 3 dell’avviso, atteso che la citata normativa, in materia di concorsi universitari, individua nel novero delle “pubblicazione scientifiche” i “testi” accettati per le pubblicazioni, i “saggi” inseriti in opere collettanee e gli “articoli” editi su riviste cartacee o digitali: nulla di riconducibile al mero “riassunto” di uno studio o, in generale, di un prodotto della ricerca.
Con la censura sub 5 la [#OMISSIS#] evidenzia che la valutazione negativa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione ed il conseguente provvedimento di esclusione non le sarebbero stati comunicati, nonostante la previsione dell’art. 3 dell’Allegato 1 alla D.D. n. 66/2014 in tema di “Modalità di espletamento delle procedure di istruttorie”.
A tal proposito, va evidenziato che detta comunicazione è mancata in una prima fase, risultando il procedimento sospeso dalla D.D. n. 510/2014 e che comunque la ricorrente ha avuto pieno accesso alle motivazioni della valutazione attraverso la chiave di accesso alla piattaforma informatica.
Con il motivo di ricorso sub 6 la [#OMISSIS#] sostiene che, diversamente dalla propria posizione, moltissimi altri ricercatori avrebbero indicato nelle proprie istanze e visto utilmente valutate pubblicazioni scientifiche simili a quelle che hanno determinato l’esclusione della ricorrente.
Tuttavia, va sottolineato che nessuna disparità di trattamento risulta dimostrata, posto che sono stati utilizzati criteri uniformi.
Con il motivo di ricorso sub 7 la [#OMISSIS#] rimarca che avrebbe redatto nel quinquennio 2009 – 2013 ulteriori tre pubblicazioni munite di ISBN idonee a sostituire quella non valutabile.
Anche detta doglianza va disattesa.
Infatti, le suddette pubblicazioni (menzionate soltanto in ricorso ma non nella domanda di partecipazione) non possono essere considerate idonee a sostituire quella indicata nella domanda di partecipazione (dal titolo “Risorse emozionali nei contesti sociali: empatia e stress nei caregivers” – comunicazione al congresso in AA. VV. AIP – Associazione Italiana di Psicologia Sociale, IX Congresso nazionale della sezione di Psicologia Sociale, Cagliari, 2009, 108 e ss. – ISBN 9788889978900) ma non valutabile. Una diversa soluzione minerebbe il principio concorsuale di par condicio.
In ogni caso non si comprende la ragione per cui non siano state a suo tempo indicate, posto che il relativo “campo” della piattaforma informatica poteva essere replicato “n” volte, in base al numero di pubblicazioni scientifiche possedute dal dichiarante.
Il motivo di ricorso sub 8 attiene all’atto dirigenziale n. 510/2014 ritenuto illegittimo nella parte in cui differisce per tre mesi le istanze di accesso degli interessati a tutti gli atti della procedura FutureInResearch.
A tal riguardo, va affermata la sopravvenuta carenza di interesse, posto che in una fase successiva l’accesso agli atti è stato consentito.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, oltre a reiterare le censure già formulate nell’atto introduttivo, viene sollevata una nuova doglianza (IX) finalizzata alla contestazione del provvedimento del 17.12.2014 (di approvazione del nuovo elenco delle 170 proposte da assegnare alle Università) asseritamente illegittimo nella parte in cui non darebbe conto delle ragioni di diritto che avrebbero indotto l’Amministrazione a disattendere l’istanza di annullamento d’ufficio formulata dalla stessa [#OMISSIS#] (contenente argomentazioni successivamente riprese nel ricorso introduttivo).
Sul punto, ritiene questo Collegio che le ragioni poste a fondamento dell’originario provvedimento di esclusione sono sufficienti a giustificare la non assimilazione dell’abstract a ad una pubblicazione rilevante ai fini di cui all’art. 3 dell’invito (e, conseguentemente, il provvedimento del 17.12.2014 nella parte in cui non contempla la proposta della [#OMISSIS#]).
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente introduce i motivi I.1, I.2 e I.3 costituenti novum rispetto al primo ricorso per motivi aggiunti in quanto finalizzati a contestare il nuovo provvedimento di esclusione del 23.12.2014.
Dette doglianze sono suscettibili di disamina unitaria in quanto aventi ad oggetto la valutazione operata dall’Amministrazione in termini di non assimilazione dell’abstract della [#OMISSIS#] ad una “pubblicazione” rilevante ai fini di cui all’art. 3 dell’invito.
E’ evidente, tuttavia, che l’abstract in questione, pur essendo dotato di ISBN, non è assimilabile ad una pubblicazione per le ragioni evidenziate dall’Amministrazione nel procedimento impugnato e che questo Collegio – come visto in precedenza – ritiene di condividere.
Con l’ultima censura (IX) del secondo ricorso per motivi aggiunti la istante contesta il provvedimento di esclusione del 23.12.2014 nella parte in cui non dà conto in alcun modo delle ragioni di diritto che hanno indotto l’Amministrazione a disattendere l’istanza di annullamento d’ufficio formulata dalla stessa [#OMISSIS#].
Tuttavia, va nuovamente ribadito che le ragioni poste a fondamento del provvedimento di esclusione sono idonee a giustificare la non assimilazione dell’abstract per cui è causa alle pubblicazioni di cui all’art. 3 dell’invito.
Il terzo ed il quarto ricorso per motivi aggiunti sono finalizzati a censurare gli atti dell’Università degli Studi di Bari con cui la stessa Università ha dato ulteriore corso alla procedura (in altri termini si tratta del bando di concorso da ricercatore avente a fondamento l’idea progettuale collocata al quinto posto nella “classifica” del Dipartimento For.Psi.Com.): rispettivamente il decreto rettorale n. 1348 del 7 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21.4.2015 n. 31, relativo all’indizione di una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) SSD M-PSI/03 Psicometria, sede di servizio “Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione”, progetto di ricerca “Epidemiologia del disorientamento topografico e del mild cognitive impairment in una popolazione di anziani del sud Italia” ed il decreto rettorale n. 4028 del 24 novembre 2015 pubblicato il 25 novembre 2015 con il quale si è proceduto all’approvazione degli atti della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) SSD M-PSI/03 Psicometria, sede di servizio “Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione”, progetto di ricerca “Epidemiologia del disorientamento topografico e del mild cognitive impairment in una popolazione di anziani del sud Italia” ed alla individuazione del vincitore dr. Caffò [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
I motivi aggiunti in esame, nella parte in cui contengono censure di illegittimità derivata, vanno dichiarati inammissibili poiché proposti avverso atti consequenziali rispetto all’originario provvedimento di esclusione (da questo Collegio ritenuto legittimo) e quindi formulati da un soggetto privo di legittimazione. In ogni caso sono da respingere per le ragioni in precedenza esposte.
In parte sono tardivi nella misura in cui esprimono nuove doglianze avverso l’originario provvedimento di esclusione del