Ai sensi dell’art. 84 c.p.a., la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza (comma 3), potendo tuttavia il giudice anche in assenza di detta formalità desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa (comma 4).
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 aprile 2017, n. 839
Procedura per l'assegno di ricerca-Rinuncia-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 00839/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03041/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3041 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Ingrascì, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 12;
contro
Università degli Studi di Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione di Valutazione Per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Moro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento recante la non ammissione alla prova di “valutazione del progetto di ricerca e colloquio” per il conferimento di n. 5 assegni di ricerca per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, emesso dal Capo Settore Trattamenti Economici dell’Area Personale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca il 29 novembre 2013;
– del verbale della prima seduta della Commissione di valutazione per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale del 14 novembre 2013;
– del verbale della seconda seduta della Commissione di valutazione per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale del 25 novembre 2013;
– nonché di ogni atto presupposto, precedente o connesso agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la dott.ssa [#OMISSIS#] Ingrascì ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova di “Valutazione del progetto di ricerca e colloquio”, per il conferimento di n. 5 assegni di ricerca, per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in epigrafe specificato.
I motivi di ricorso sono due e vertono, essenzialmente, sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Si è costituita l’Università degli studi di Milano – Bicocca, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
In vista dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso, l’esponente ha depositato un atto di rinuncia allo stesso, sottoscritto per adesione alla compensazione delle spese di lite dall’Avvocatura erariale, rappresentando così la sopravvenuta carenza d’interesse alla relativa decisione.
All’udienza del 6 aprile 2017 la causa – sentiti gli avvocati presenti come da verbale – è stata trattenuta in decisione.
Ai sensi dell’art. 84 c.p.a., “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza” (co. 3), potendo tuttavia il giudice anche in assenza di detta formalità desumere “dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa” (co. 4).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa da parte ricorrente, in assenza di notifica alle altre parti, pur non potendo condurre alla pronuncia di estinzione del giudizio, fornisce nondimeno argomenti univoci, idonei a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Conseguentemente, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse alla relativa decisione.
In ragione dell’accordo in tal senso intervenuto tra le parti, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 11/04/2017