TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 marzo 2017, n. 3571

Dottorato di ricerca-Non ammissione esame finale dottorato-Mancanza di motivazione-Illegittimità

Data Documento: 2017-03-15
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ affetto da difetto di motivazione il provvedimento con il quale il collegio docenti si limiti a comunicare la non ammissione all’esame finale di dottorato, senza eplicitarne le ragioni

Contenuto sentenza

N. 03517/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12318/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12318 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Murchio, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pozzi e [#OMISSIS#] Vergerio Di Cesana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via G.P. Da Palestrina 19; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi Roma “Sapienza”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– della nota prot. 1436 del 26 luglio 2016, ricevuta dal ricorrente in data 1 agosto 2016, con cui il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Infrastrutture e Trasporti del Dipartimento di Ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università degli Studi di Roma – Sapienza ha comunicato al dott. Murchio “che il collegio dei docenti del dottorato, nella riunione del 13 giugno 2016, dopo aver preso atto della sua presentazione delle attività da lei svolte durante il corso di dottorato, dopo ampia discussione e considerata inoltre la proroga di un anno concessa nel 2014, ha ritenuto concluse le attività del corso di dottorato e ha espresso parere non favorevole alla sua ammissione all’esame finale”;
– del verbale del Collegio dei docenti del 13 giugno 2016;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e, in particolare, del Regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca dell’Università resistente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. Vergerio Di Cesena e l’Avv. M. Pozzi e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato P. De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Nel 2011 il ricorrente è stato ammesso al Dottorato di ricerca triennale in infrastrutture e trasporti presso il Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza, essendo risultato vincitore della relativa selezione.
L’istante rappresenta di aver svolto la propria attività di ricerca e di raccolta dati finalizzata al conseguimento del titolo, superando le prime due valutazioni per il passaggio d’anno.
Nel corso del terzo anno il ricorrente avrebbe ampliato l’obiettivo della ricerca, applicando la metodologia impiegata nei primi due anni della ricerca ad una maggiore numero di casi; per tale ragione avrebbe chiesto e ottenuto di prorogare la presentazione della tesi finale.
La ricerca sarebbe stata conclusa nel dicembre del 2015.
Il 1 giugno 2016 l’Università, ha comunicato al ricorrente la data della prova di ammissione all’esame finale di dottorato fissata per il 13 giugno successivo.
In data 1 agosto 2016, il ricorrente ha ricevuto comunicazione “che il collegio dei docenti del dottorato, nella riunione del 13 giugno 2016, dopo aver preso atto della sua presentazione delle attività da lei svolte durante il corso di dottorato, dopo ampia discussione e considerata inoltre la proroga di un anno concessa nel 2014, ha ritenuto concluse le attività del corso di dottorato e ha espresso parere non favorevole alla Sua ammissione all’esame finale”.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 3 della L n. 241/90, dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 224/99 e degli artt. 4, comma 4, e 10, comma 3, del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Roma.
Il provvedimento di esclusione e/o di decadenza del ricorrente dal corso di dottorato di cui alla nota del Coordinatore datata 26.7.2016 sarebbe privo di motivazione.
Il richiamo alla proroga di un anno della durata del corso concessa nel 2014 non potrebbe costituire motivo a sostegno del provvedimento impugnato, in quanto la proroga presupporrebbe un giudizio favorevole sull’attività di ricerca svolta dal ricorrente;
2) Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifeste, sviamento.
Le produzioni agli atti e il materiale raccolto dal ricorrente durante il corso di Dottorato dimostrerebbero la qualità dei dati raccolti e l’attività svolta dal dott. Murchio;
3) Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità, sviamento.
L’iniziale periodo triennale di durata triennale del corso sarebbe stato prorogato di un anno al fine di soddisfare una richiesta della stessa Università, che aveva proposto al dott. Murchio di cambiare obiettivo alla ricerca e di applicare la relativa metodologia ad una serie di casi più ampia di quella inizialmente prevista.
l’Università avrebbe stabilito che la presentazione dell’attività di ricerca oggetto di valutazione potesse durare soltanto 15-20 minuti, tempo insufficiente a presentare l’intera ricerca svolta nel quadriennio.
Il Regolamento di Ateneo non stabilirebbe l’esclusione dal corso in caso di mancato superamento della prova di ammissione all’esame finale. Lo stesso regolamento stabilirebbe, inoltre, la possibilità di ripetizione, dell’esame per una sola volta (cfr. art. 14).
In conclusione è chiesto il risarcimento del danno derivanti dai provvedimenti impugnati, da quantificare in corso di causa.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 8027 del 14.12.2016 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
In vista dell’udienza di merito l’interessato ha depositato memoria con la quale rappresenta che l’Università, in data 1.2.2017, ha riammesso il candidato all’esame finale di dottorato e che ciò di per sé determinerebbe la cessazione della materia del contendere.
All’udienza del 22 febbraio 2016, tuttavia, i patroni del ricorrente hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, che quindi è stato trattenuto in decisione.
In primo luogo occorre disattendere l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione sollevata nella memoria di costituzione dell’Università Sapienza.
La avversata nota prot. 1436 del 26 luglio 2016 è stata ricevuta dal ricorrente in data 1 agosto 2016, ne consegue che, in virtù del periodo di sospensione feriale dei termini compreso tra il 1 e il 31.8.2016, l’ordinario termine di impugnazione (di 60 giorni) è scaduto il successivo 30.10.2016.
Dalla documentazione agli atti si evince che il ricorso è stato consegnato all’ufficio postale per la notifica in data 28.10.2016, entro il termine di decadenza, per cui lo stesso deve ritenersi tempestivo.
Nel merito le censure del ricorrente meritano favorevole considerazione nella parte in cui deducono il difetto di motivazione degli atti impugnati con i quali il dott. Murchio è stato escluso dall’esame finale del dottorato di ricerca triennale.
Invero la nota con la quale è stata comunicata al ricorrente la mancata ammissione all’esame finale del dottorato non reca alcuna indicazione delle ragioni della determinazione, ma un mero laconico riferimento ad una “ampia discussione” che si sarebbe svolta nell’ambito del collegio dei docenti e alla (precedente) proroga di un anno del dottorato concessa nel 2014.
Risulta evidente che tale comunicazione è del tutto inidonea a consentire all’interessato di cogliere il percorso logico-giuridico che ha condotto il collegio dei docenti ad assumere una determinazione dalle conseguenze così importanti, come quella di escludere il dott. Murchio dall’esame finale dopo aver svolto l’intero periodo di dottorato, senza che alcun docente (tantomeno quello di riferimento) abbia mai evidenziato elementi tali da giustificare l’interruzione del dottorato e/o comunque la mancanza di profitto nell’attività di studio svolta da parte del ricorrente.
E’ pur vero come osserva l’Università “Sapienza” che l’art. 4 del regolamento di ateneo affida al collegio dei docenti il compito di deliberare in merito alla ammissione all’esame finale del dottorato e che il successivo art. 10, comma 3, individua le ipotesi di decadenza del dottorando dal corso, tuttavia dalla comunicazione notificata al candidato e dagli atti allegati non è possibile evincere le ragioni della mancata ammissione all’esame finale.
In tal senso non giova il rifermento al verbale della riunione del collegio dei docenti in data 13.6.2016, in occasione del quale è stato espresso il parere sfavorevole nei confronti del dott. Murchio, in quanto lo stesso è stato allegato soltanto in occasione della costituzione in giudizio dell’amministrazione e, quindi, deve essere considerato quale integrazione postuma della motivazione, come tale non idonea a giustificare la mancata ammissione all’esame finale.
In conclusione, per le predette assorbenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente ammissione del ricorrente all’esame finale di dottorato.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno la stessa deve essere disattesa in primo luogo per la sua estrema genericità e, in secondo luogo, perché a seguito dell’ordinanza cautelare n. 8027/2016 l’Università ha tempestivamente ammesso l’istante all’esame eliminando qualsiasi pregiudizio a suo danno.
Sussistono infine giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ammette il ricorrente all’esame finale di dottorato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 15/03/2017