La commissioni giudicatrici hanno la possibilità di introdurre criteri e parametri ulteriori rispetto a quelli generali indicati nel d.m. 7 giugno 2012, n. 76, ai fini delle pubblicazioni e dei titoli, purchè diano ragione della scelta effettuata, che può essere giustificata dalla natura del settore scientifico interessato, con atto motivato al quale deve essere adeguata pubblicità con le modalità indicate dalla medesima disciplina.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 2923
Abilitazione scientifica nazionale-Criterio di valutazione-Obbligo di motivazione
N. 02923/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05463/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5463 del 2014, proposto da:
Rosa [#OMISSIS#] Genovese, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Palma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, via L. [#OMISSIS#], 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Piana non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) del giudizio collegiale e dei giudizi individuali negativi (doc. 1) pubblicati sul sito internet MIUR-ASN in data 17.2.2014, con cui la Commissione ASN per il settore concorsuale 08/E2 (Restauro e Storia dell’Architettura) ha ritenuto, all’unanimità dei propri componenti, che «la candidata non possa conseguire l’abilitazione al ruolo di prima fascia»;
2) del verbale n. 1 del 25 febbraio 2013 di determinazione dei criteri per la valutazione dei candidati all’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I fascia;
3) di tutti i verbali e della relazione finale relativi ai lavori della predetta Commissione;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: l’Avv. G. Palma e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, professoressa associata presso l’Università di Napoli [#OMISSIS#] II, partecipava alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per la prima fascia di professore universitario, indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, in relazione al settore concorsuale 08/E2 (“Restauro e Storia dell’Architettura”).
L’esito della procedura è stato sfavorevole, stanti i giudizi di inidoneità espressi da tutti i commissari. Avverso gli atti indicati in epigrafe la prof.ssa Genovese ha quindi proposto ricorso con atto spedito a notifica in data 3.4.2014 e depositato il 23.4.2014 ove si deducono i motivi così rubricati:
1) violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 4 D.M. 7.6.2012 n. 76; dell’art. 8, comma 4, d.P.R. 14.9.2011 n. 222; violazione del principio di trasparenza nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.D. MIUR 20 luglio 2012 n. 222;
2) violazione e/o falsa applicazione del criterio individuato dalla Commissione circa la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati; insussistenza dei presupposti; erroneità della motivazione; manifesta ingiustizia, irragionevolezza ed illogicità; perplessità dell’azione amministrativa e sviamento di potere;
3) Illegittimità dei risultati concorsuali e sviamento di potere sotto altri profili (con particolare riguardo alla omessa considerazione degli ottimi indicatori di produttività scientifica posseduti dalla ricorrente che superava sia la mediana relativa al numero di articoli pubblicati, avendone all’attivo n. 31, sia quella relativa al numero di articoli pubblicati su riviste di fascia A, con n. 8 pubblicazioni).
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 4316/2014 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente.
A seguito di istanza di prelievo ai sensi dell’art. 71, comma 2, c.p.a., alla camera di consiglio del 14 dicembre 2016 il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 71bis c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio, in considerazione del loro carattere assorbente, di soffermarsi sul secondo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente deduce la incongruità e la inadeguatezza motivazionale del giudizio della Commissione che, pur avendo espresso valutazioni positive sulle pubblicazioni esibite dall’istante e rilevato i numerosi titoli posseduti dalla medesima, ha espresso, viceversa, un giudizio negativo.
Tale esame prioritario si impone in quanto nella disamina dei motivi di ricorso il Giudice amministrativo deve dare precedenza a quelli dal cui accoglimento può derivare un effetto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2013, n. 2837), secondo il principio dispositivo; il che comporta la necessità di esaminare, in via preliminare, le censure dal cui eventuale accoglimento deriverebbe un effetto pienamente soddisfacente per la pretesa attorea (cfr. C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale 16 aprile 2013, n. 408).
Nel caso di specie, l’illegittimità della valutazione della candidata vizierebbe in radice il giudizio espresso dall’organo collegiale e, in sede conformativa, l’annullamento del giudizio negativo, con contestuale ordine di rinnovare la valutazione, risulterebbe pienamente satisfattivo per l’interesse della ricorrente, in vista del risultato – espressamente avuto di mira – costituito dall’integrale rinnovazione della valutazione mediante una commissione in diversa composizione.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere (in estrema sintesi) il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
Deve premettersi che l’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’“abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri, indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e B del D.M. cit..
L’art. 6, comma 5, del medesimo D.M. n. 76/2012, stabilisce che le Commissioni possano discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi della ricorrente, secondo cui la Commissione, pur a fronte del superamento di due delle tre mediane di settore (circostanza non smentita dall’Amministrazione) e nonostante l’assenza di apprezzamenti negativi sulla produzione scientifica, ha concluso con una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento – non solo dal superamento del parametro “mediane” – ma anche dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese nei giudizi individuali dei commissari.
Di norma l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a quei candidati che abbiano soddisfatto le due condizioni del superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e del positivo giudizio di merito, sulle pubblicazioni e sugli altri titoli rilevanti. Tuttavia, le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma purché ciò avvenga sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione (così come possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo).
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessata, nonostante la stessa avesse superato due delle mediane di settore – precisamente quella relativa agli articoli su rivista e quella attinente alle pubblicazioni su riviste di fascia A – con conseguente ampio superamento del requisito di cui all’Allegato B, punto 3, D.M. n. 76/2012 (secondo cui ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 6).
Invero, in tutti i giudizi, dove pure non mancano rilievi positivi sull’impegno profuso in diversi ambiti e sul rilevante percorso di ricerca della candidata, si perviene in realtà a valutarla non idonea senza che vengano né forniti né specificati gli elementi negativi di valutazione che hanno condotto la Commissione a non considerarla meritevole dell’abilitazione.
Detti giudizi appaiono, pertanto, apodittici ed immotivati.
In effetti, sia i giudizi individuali che, ancor più evidentemente, il giudizio collegiale, dopo una breve e parziale rassegna del percorso di studio della candidata e la citazione di alcune sue opere, si limitano a qualche breve e disorganico accenno a talune opere della ricorrente, di cui mettono in luce, nei casi in cui la motivazione si palesa meno criptica, niente altro che l’argomento, quando non soltanto il titolo. Ma non si esprimono analiticamente su ciascuna di esse, attribuendo loro una specifica valutazione corredata dal giudizio sintetico attraverso la nomenclatura prevista all’allegato D del DM n. 762912 (“Eccellente”, “Buono”, “Accettabile”, “Limitato”).
Questa Sezione ha avuto modo di precisare che ricorre la violazione dell’art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura (D.P.R. n. 222/2011) – che, come detto, prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati – ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi (tra tante, sentenza n.11430/2014).
E’ infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso).
Ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.
Occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro e intellegibile (seppur inevitabilmente sintetico) le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (sentenza n. 11500/2014). Tale evenienza, per quanto detto, non si è verificata nel caso di specie, dove non sono evincibili gli elementi in concreto posti a fondamento del giudizio di inidoneità.
Il giudizio negativo è pertanto illegittimo, e va annullato.
Ai sensi dell’art. 34 comma 1, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione della candidata entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 28/02/2017