E’ illegittimo l’articolo 8, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, nella parte in cui prevede che, in sede di prima applicazione, si possa prescindere dal possesso in capo ai commissari del requisito della positiva valutazione di cui all’art 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010, per violazione dell’art. 16, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, atteso che la norma in parola contiene un precetto non autorizzato dalle fonti sovraordinate, le quali, come noto, non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame. Del resto, la stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’indicare le modalità applicative dei suoi precetti, non attribuisce al decreto ministeriale compiti attuativi afferenti ai criteri relativi alla commissione. Ne consegue che tale vizio di incompetenza dell’organo collegiale straordinario comporta l’annullamento di tutti i successivi atti concorsuali, nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione da parte di una commissione in diversa composizione
Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 581
Abilitazione scientifica nazionale-Requisiti commissari
N. 00581/2017REG.PROV.COLL.
N. 09119/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9119 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Ghera, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore [#OMISSIS#] Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile, 11;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Miur, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – Anvur, commissione per l’abilitaz. scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale, Lidianna Degrassi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cuniberti, [#OMISSIS#] Bindi, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 5719 del 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca – Miur;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Romano e l’avvocato dello Stato Pio Marrone.
FATTO
1.– Con decreto del Direttore generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 20 luglio 2012 n. 222 è stata indetta la procedura di abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale.
All’esito della procedura il prof. [#OMISSIS#] Ghera risultava non idoneo.
2.– Quest’ultimo ha impugnato gli atti della procedura innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per i motivi poi riproposti in sede di appello.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza del 17 aprile 2015, numero 5719, ha rigettato il ricorso.
3.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello rilevando l’erroneità della sentenza impugnata e del giudizio espresso dalla commissione per i seguenti motivi: violazione dell’art. 16, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010, dell’art. 8, comma 4, del d.P.R. 222 del 2011 e dell’art 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 76 del 2012; eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto alcuni giudizi individuali conterrebbero elementi di contraddittorietà; illegittimità della decisione di non procedere all’adozione del criterio di cui al d.m. n. 76 del 2012 con riferimento alla collocazione editoriale dei prodotti scientifici, in quale sarebbe invece imposto dalla legge; illegittimità dell’articolo 8 del d.m. n. 76 del 2012 per violazione art, 16, commi 2 e 3, della legge 240 del 2010 nella parte in cui ha previsto che in sede di prima applicazione si potesse prescindere dal possesso in capo ai commissari del requisito della positiva valutazione di cui all’art 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010; illegittima commissione aggiudicatrice per inidoneità del prof. Di Plinio in quanto sprovvisto dei requisiti di cui all’art 8, comma 3, del d.m. n. 76; illegittimità della nomina di un commissario nazionale in sostituzione del commissario OCSE dimissionario; illegittimità della nota del MIUR dell’8 agosto 2013 che annullava i giudizi espressi in precedenza senza procedere alla revoca della commissione; illegittimità della delibera del 2 aprile che ha adottato criteri difformi da quelli previsti dalla legge; difetto di istruttoria ed irregolarità nello svolgimento delle riunioni, sotto il profilo temporale ristretto nel corso del quale ha operato la commissione in seguito alla sostituzione del membro dimissionario; illegittimità della procedura per la sua eccessiva durata e la illegittima proroga dei suoi lavori. In data 16 novembre 2016 sono stati proposti motivi aggiunti, con i quali si è ribadita la illegittimità dell’attività del Ministero che avendo preso atto delle irregolarità non ha sostituito la commissione ma si sarebbe limitato ad annullarne gli atti.
5.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell’appello.
6.– La Sezione, con ordinanza 23 giugno 2016, n. 2776, ha disposto l’acquisizione del decreto 8 agosto 2013, prot. n. 17560, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
7.– L’appellante ha impugnato, con motivi aggiunti, tale decreto.
8.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 26 gennaio 2017.
DIRITTO
1.– La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità della procedura di abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale.
2.– La legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) ha riformato il sistema di reclutamento dei professori universitari. In attuazione di tale disposizione sono stati adottati il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e il decreto ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222).
Si è passati da un sistema fondato su concorsi locali ad un sistema a doppio stadio: una prima fase finalizzata ad ottenere l’abilitazione nazionale; una seconda fase rappresentata da una procedura “valutativa” che si svolge presso i singoli Atenei finalizzata all’ingresso nei ruoli di professore associato o ordinario.
La riforma ha chiaramente perseguito l’obiettivo di ridurre la discrezionalità delle commissioni mediante l’attribuzione di una funzione selettiva rilevante a criteri di tipo quantitativo: le cosiddette mediane..
3.– Con un motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza e l’illegittimità dell’articolo 8 del d.m. n. 76 del 2012 per violazione art, 16, commi 2 e 3, della legge 240 del 2010 nella parte in cui ha previsto che in sede di prima applicazione si possa prescindere dal possesso in capo ai commissari del requisito della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010;
Il motivo è fondato.
L’art. 16, comma 3, lettera f), della legge n. 240 del 2010 ha demandato ad un regolamento governativo di disciplinare le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, fissando, al comma 3, i criteri da seguire.
In particolare, la lettera f) di tale comma prevede l’istituzione per ciascun settore concorsuale di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all’interno di una lista di professori ordinari, costituita ai sensi di quanto previsto dalla successiva lettera h).
Tale lettera dispone «l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum reso pubblico per via telematica (…)».
Il richiamato art. 6, comma 7, dispone che con regolamento di ateneo sono definite le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori nel rispetto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR.
Il successo IV comma 8 dello stesso art. 6 prevede, tra l’altro, che in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori «sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico».
3.1.– Il regolamento governativo, adottato con d.P.R. n. 222 del 2001, in conformità al criterio legale, ha stabilito, all’art. 6, comma 3, che gli aspiranti commissari devono presentare esclusivamente tramite procedura telematica la domanda al Ministero «attestando il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge» e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio.
3.2.– L’art. 8, comma 8, del decreto ministeriale n. 76 del 2012 ha stabilito che in sede di prima applicazione si «prescinde» dalla positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.
3.3.– Alla luce di quanto esposto, risulta che la norma da ultima indicata contiene un precetto non autorizzato dalle fonti sovraordinate. Queste, infatti, non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame (Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2016, n. 3788). Del resto, la legge n. 240 del 2010 nell’ indicare le modalità applicative dei suoi precetti non attribuisce al decreto ministeriale compiti attuativi afferenti ai criteri relativi alla commissione.
3.4.– Nella fattispecie in esame, risulta non contestato che i componenti della commissione fossero privi della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010. Tale vizio di incompetenza dell’organo collegiale straordinario comporta «l’annullamento di tutti i successivi atti concorsuali, nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione da parte di una commissione in diversa composizione» (sentenza cit.).
4.– L’accertata sussistenza di un vizio di incompetenza relativo alla composizione della commissione comporta, stante la sua pregiudizialità logico-giuridica, anche alla luce dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 aprile 2015, n. 5, l’assorbimento delle ulteriori censure proposte.
5.– La novità della questione trattata (la sentenza citata è stata pubblicata dopo la proposizione del ricorso in esame) giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/02/2017