Le controversie concernenti la collocazione nelle graduatorie di istituto per l’attribuzione di incarichi al personale docente delle istituzioni AFAM rientra nella giurisdizione amministrativa. Ciò perché ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 maggio 2016, n. 1777
Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie di istituto-Giurisdizione
N. 01777/2016REG.PROV.COLL.
N. 02119/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2015, proposto da:
Biasini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Freni, con domicilio eletto presso Avvocati Associati Studio Mvl in Roma, via Panama, 58;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Stendardi, [#OMISSIS#] Lanari;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione I n. 2104/2014, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione – esclusione docente da discipline di insegnamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Freni e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante dottoressa Biasini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], titolare dall’anno accademico 1992/1993 dell’insegnamento di flauto presso il Conservatorio Regionale di Horta, in Portogallo, ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana la sua mancata inclusione, per la classe concorsuale A031 – educazione musicale in istituti di istruzione secondaria II grado, nelle graduatorie definitive pubblicate il 30 settembre 2014 dal liceo ginnasio statale “[#OMISSIS#] Petrarca” di Arezzo, nonché la nota prot. n. 5799/C7, in epigrafe, di risposta al reclamo da lei presentato il 23 settembre 2014.
Con la sentenza impugnata il giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, consentendo, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., la riassunzione del processo dinanzi al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Propone ricorso in appello l’interessata richiamando il precedente della Sezione, 24 novembre 2014, n. 5795.
3. L’appello è fondato alla luce del precedete richiamato.
L’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse, tra l’altro, quelle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
Il comma 4 del medesimo art. 63 stabilisce che rimangono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto “si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili”, con la conseguenza che “è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali” (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 12 luglio 2011, n. 11).
La stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che questi principi non operano in presenza di una graduatoria di istituto, in relazione alla quale: “ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165 del 2001: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale” (Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 7773).
Nel caso di specie venendo in rilievo un graduatoria di istituto deve ritenersi che si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, con giurisdizione del giudice amministrativo.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio della causa al primo giudice perché la decida nel merito (art. 105 cod. proc. amm.).
5. Sussistono giusti motivi, per la natura della controversia, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105, comma 1, cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)