TAR Puglia, Bari, Sez. I, 9 giugno 2016, n. 729

Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie di istituto-Legittimità delle valutazioni in termini numerici

Data Documento: 2016-06-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Sono generalmente legittime le valutazioni in termini numerici ai fini delle graduatorie relative a procedure ad evidenza pubblica, purché esse costituiscano la rappresentazione grafica di un giudizio ancorato a puntuali indicazioni valutative, preventivamente concordate tra i componenti della commissione di concorso (ovvero imposte dal bando) il cui rispetto e la cui corrispondenza siano dimostrabili attraverso i verbali. Ove tali parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato manchino, la valutazione dei titoli e pubblicazioni in forma numerica non può ritenersi legittima (nel caso di specie la Commissione, nella prima riunione di insediamento, si è limitata a prevedere l’assegnazione per le pubblicazioni di “un punteggio complessivo, commisurato alla rilevanza della singola attività”, senza fissare specifici canoni valutativi).

Contenuto sentenza

N. 00729/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Gentile, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Pirro, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Didonna in Bari, Via Cognetti, 58; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Conservatorio Statale di Musica Umberto Giordano di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Georgieva; 
per l’annullamento
– della graduatoria definitiva di COTP/06 Teoria, Ritmica e Percezione musicale per il triennio 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, approvata dal Direttore p.t. del Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia, pubblicata il 4 dicembre 2012, prot. n. 8926;
– delle presupposte graduatorie provvisorie di cui ai provvedimenti dello stesso Direttore nn. 8335 del 13 novembre 2012 e 8752 del 27 novembre 2012;
– della presupposta scheda di valutazione della Commissione prot. 5877 del 13 novembre 2012, nella parte in cui ha assegnato il punteggio alla ricorrente omettendo di valutare i titoli presentati;
– di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso oggettivamente, ancorché sconosciuto in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università, della Ricerca e del Conservatorio Statale di Musica Umberto Giordano di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#];
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso passato per la notifica in data 30 gennaio 2013 e depositato il successivo 18 febbraio 2013 la ricorrente esponeva di aver partecipato alla procedura selettiva, per soli titoli, per la redazione di graduatorie d’Istituto valide per il triennio 2012/2013 – 2013/2014 -2014/2015, indetta dal Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia con bando pubblicato in data 8 agosto 2012 con prot. 5420-S/13/3, ai fini di un eventuale conferimento di un contratto a tempo determinato per la disciplina COPT/06 – Teoria, Ritmica e Percezione musicale.
2. All’esito delle valutazioni dei titoli presentati dai partecipanti, non risultando inserita nell’elenco degli idonei, la ricorrente proponeva gravame avverso la graduatoria definitiva, pubblicata in data 5 dicembre 2012, deducendo, in estrema sintesi, l’illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice per aver applicato in modo incoerente, illogico ed immotivato i criteri fissati dall’art. 7 del predetto bando ed in particolare dalla tabella di valutazione contenuta nella nota ministeriale MIUR n. 3154 del 9 giugno 2011, creando disparità di trattamento con altri candidati.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame, asserendo la legittimità del provvedimento impugnato e dell’attività valutativa svolta dalla Commissione esaminatrice.
4. Con ordinanza cautelare n. 143 del 7 marzo 2013 veniva respinta l’istanza di misure cautelari, sostanzialmente in ragione dell’assenza di periculum, non apparendo il provvedimento impugnato idoneo ad arrecare, nell’immediatezza, lesione all’interesse azionato, in ragione del carattere meramente eventuale del conferimento dell’incarico alla ricorrente.
5. Con successiva ordinanza n. 693/2015 la Sezione ordinava alla ricorrente di integrare il contraddittorio in favore dei soggetti controinteressati utilmente collocati nella graduatoria definitiva (prot. n. 8926 del 4 dicembre 2012), autorizzando la notifica per pubblici proclami.
6. All’udienza del 4 maggio 2016 fissata per la discussione nel merito del ricorso il Collegio si è riservato per la decisione.
DIRITTO
1. E’ contestata la legittimità della graduatoria relativa al conferimento di contratti a tempo determinato presso il Conservatorio di Foggia, pubblicata in data 5 dicembre 2012 – disciplina COTP/06 Teoria Ritmica e Percezione Musicale – destinata ad essere utilizzata nel successivo triennio, formulata alla stregua dei criteri fissati dal relativo bando dell’8 agosto 2012 e dalla nota MIUR n. 3154 del 9 giugno 2011, ivi richiamata.
2. Preliminarmente, va rilevato in [#OMISSIS#] che permane l’interesse della ricorrente alla statuizione di annullamento degli atti gravati, atteso che, come evidenziato dalla ricorrente con memoria del 10 marzo 2016, il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia non ha ancora indetto il bando per la compilazione della graduatoria di Istituto relativa al triennio 2015/2016-2016/2017- 2017/2018 e, pertanto, continua ad attingere dalla graduatoria oggetto dell’odierna impugnativa.
3. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
4. Con un primo articolato motivo di ricorso la ricorrente stigmatizza sotto plurimi profili l’operato della Commissione svolto in relazione alla valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali [cfr. lett. B) nota MIUR 3154/2011] per aver disatteso i criteri fissati nel bando, rimarcando di aver conseguito in analoghi concorsi, con il medesimo curriculum ed in forza dei medesimi criteri valutativi, un punteggio complessivo di 55,50, nettamente superiore ai 24 attribuiti nell’ambito della procedura in questione.
4.1 Più nel dettaglio, la ricorrente si duole, innanzitutto, del mancato computo delle idoneità dalla stessa conseguite in altre graduatorie, inerenti sia la medesima disciplina COPT/06 – Teoria, Ritmica e Percezione musicale che altri insegnamenti, valutabili (con punteggio rispettivamente pari a 5 e 2,5) in forza della più volte menzionata nota MIUR, punti B.7) e B.8).
La censura in questione, sotto l’illustrato profilo, non coglie nel segno.
Sul punto è sufficiente rilevare, come fondatamente replicato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, che le abilitazioni conseguite dai candidati e valutabili in forza della nota MIUR 3154/2011 sono solo quelle afferenti a concorsi per titoli ed esami e non anche a selezioni per soli titoli, quali quelle incontestatamente autocertificate dalla ricorrente.
4.2 Sotto ulteriore profilo, la Gentile lamenta l’arbitrarietà del punteggio attribuitole in relazione alle pubblicazioni edite (punto B3 della nota MIUR 3154/2011), evincibile, tra l’altro, dalla circostanza che, senza plausibile motivazione, a fronte di n. 40 pubblicazioni edite prodotte, ha conseguito solo 6 punti su un massimo di 78, laddove per la medesima voce altra concorrente ha ottenuto il punteggio di 15 con n. 5 pubblicazioni attinenti.
4.2.1 Secondo la tesi di parte, da un lato, l’illegittimità dell’operato della Commissione deriverebbe dall’omissione del necessario procedimento analitico di valutazione delle singole pubblicazioni, in mancanza del quale non è dato sapere quali pubblicazioni siano state positivamente apprezzate e, dunque, non è possibile una verifica della correttezza e uniformità dell’attività valutativa.
Dall’altro, il procedimento comparativo sarebbe inficiato in ragione della mancata predisposizione, a monte, di criteri idonei a conformare la successiva attività dell’Amministrazione e a renderne trasparente l’operato, necessarie ad impedire arbitrarie attribuzioni dei punteggi, scollegate da canoni predeterminati in funzione di autolimite.
4.2.2 Pertanto, secondo la ricorrente, sarebbe del tutto insufficiente nella specie la valutazione espressa in termini meramente numerici, in quanto, alla luce di tali superiori evidenze, inidonea a palesare il percorso argomentativo seguito dalla Commissione, di modo che sarebbe anche impedita la possibilità di apprezzarne la correttezza ed omogeneità di applicazione rispetto a tutti i candidati e di carpirne eventuali latenti illegittimità, onde sottoporre in modo consapevole i giudizi finali al controllo giurisdizionale.
Dunque, non essendo dato comprendere né quali criteri siano stati predisposti ed in concreto adoperati dalla Commissione, in quanto rimasti inespressi anche a valle della compilazione delle schede di valutazione, né quali pubblicazioni siano state oggetto di attribuzione di punteggio, sarebbe illegittima nella specie la valutazione numerica, non essendo possibile ricavare aliunde le ragioni del giudizio finale di non idoneità, né le ragioni del positivo giudizio conseguito dai candidati idonei.
4.2.3 La censura in esame è fondata.
4.2.4 Giova premettere in termini generali che sulla questione della legittimità delle valutazioni in termini numerici si è oramai stratificata una [#OMISSIS#] interpretazione giurisprudenziale volta a considerare perfettamente legittimo l’operato della commissione di concorso che si esterni attraverso il punteggio numerico, purché, tuttavia, questo costituisca la rappresentazione grafica di un giudizio ancorato a puntuali indicazioni valutative, preventivamente concordate tra i componenti (ovvero imposte dal bando) il cui rispetto e la cui corrispondenza siano dimostrabili attraverso i verbali.
In tal caso, infatti, l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto si realizza mediante il collegamento tra i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi.
Ove, tuttavia, tali criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato manchino, la valutazione dei titoli e pubblicazioni in forma numerica non può ritenersi legittima (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 913; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 1 marzo 2013, n. 462, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 settembre 2011, n. 7267).
Peraltro, il principio della previa fissazione dei criteri di valutazione dei titoli che devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e della verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (così Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1398).
4.2.5 Nel caso di specie va rilevato come la Commissione, nella prima riunione di insediamento, si sia limitata a prevedere l’assegnazione per le pubblicazioni di “un punteggio complessivo, commisurato alla rilevanza della singola attività”, senza tuttavia fare alcun cenno alla individuazione di specifici canoni valutativi quali ad es. originalità, carattere innovativo, importanza dell’opera e sua diffusione, apporto individuale e collocazione editoriale dell’opera (richiamati solo ex post dalla relazione depositata in atti dalla resistente amministrazione in data 20 marzo 2013), necessari per rendere intellegibile l’iter logico seguito nella valutazione delle singole produzioni e consentire di giustificare il punteggio finale assegnato.
Risulta evidente l’illegittimità, in parte qua, delle valutazioni svolte dalla Commisione, essendo i parametri utilizzati, così come rimarcato dalla difesa ricorrente, estremamente generici e, pertanto, non in grado di indirizzarne in maniera imparziale il relativo potere tecnico – discrezionale, mancando quel nesso indissolubile che necessariamente deve legare gli anzidetti criteri all’attribuzione del voto numerico affinché questo possa esprimere una sintesi legittima del percorso logico-giuridico svolto.
4.2.6 Peraltro, nemmeno la Commissione poteva decampare dalla necessità di procedere all’analitica valutazione delle singole pubblicazioni, sia pure in forma sintetica, attraverso l’attribuzione di uno specifico punteggio, onde consentire ai concorrenti di apprezzare la correttezza e uniformità applicativa dei criteri prefissati a monte.
5. Alla luce delle superiori considerazioni, ne discende l’illegittimità dell’impugnata graduatoria che va annullata, nei limiti dell’interesse azionato dalla ricorrente, con conseguente necessità di provvedere alla rivalutazione in termini analitici delle pubblicazioni edite della ricorrente e dei candidati risultati idonei, confluite nella predetta graduatoria, previa predeterminazione specifica dei relativi parametri valutativi e dei punteggi attribuibili per ciascuna pubblicazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata pubblicata in data 5 dicembre 2012 relativa alla disciplina COTP/06 Teoria Ritmica e Percezione Musicale, nei limiti dell’interesse della ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di Gentile [#OMISSIS#], che si liquidano in complessivi €. 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)