TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 8 giugno 2016, n. 1517

Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie nazionali-Giurisdizione

Data Documento: 2016-06-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie concernenti la collocazione nelle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato del personale docente delle istituzioni AFAM rientrano nella giurisdizione ordinaria. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti, corrispondenti alla pretesa di essere inseriti nella graduatoria in base alla verifica di specifici requisiti, che non richiede esercizio alcuno di discrezionalità. Da un lato, si tratta di atti gestori assunti con la capacità di datore di lavoro privato; dall’altro, non è configurabile una procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale vale la regola residuale della giurisdizione del giudice amministrativo, quanto piuttosto una procedura diretta alla sola formazione delle graduatorie.

Contenuto sentenza

N. 01517/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvatrice De Cicco, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] Marangia, con domicilio presso [#OMISSIS#] Marangia, in Catania, Via Verona 62; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Conservatorio Statale di Musica “A. Corelli” di Messina, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Grima e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
a) della graduatoria definitiva in data 7 dicembre 2015, relativa alla selezione pubblica per titoli per la costituzione di una graduatoria d’istituto da utilizzare nell’anno accademico 2015-2016 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento nel settore artistico-disciplinare di “Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica”, nella parte in cui ha collocato al quinto posto la Professoressa De Cicco [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; b) del verbale di commissione in data 24 novembre 2015 relativo all’attribuzione dei punteggi alla ricorrente; c) della nota in data 7 dicembre 2015 di reiezione del reclamo proposto dalla ricorrente.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la ricorrente ha impugnato: a) la graduatoria definitiva in data 7 dicembre 2015, relativa alla selezione pubblica per titoli per la costituzione di una graduatoria d’istituto da utilizzare nell’anno accademico 2015-2016 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento nel settore artistico-disciplinare di “Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica”, nella parte in cui ha collocato al quinto posto la Professoressa De Cicco [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; b) il verbale di commissione in data 24 novembre 2015 relativo all’attribuzione dei punteggi alla ricorrente; c) la nota in data 7 dicembre 2015 di reiezione del reclamo proposto dalla ricorrente.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nell’odierna camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, anche in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione, previa indicazione alle parti stesse, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., del profilo di eventuale inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso può esser definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima sua notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1831/2016, in fattispecie quale quella in esame non emerge “alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa” (cfr. anche Cons. St., VI, n. 3413/2015).
Invero, la disposizione di cui all’art. 63, quarto comma, d.lgs. n. 165/2001 deve considerarsi “di stretta interpretazione, riferendosi pertanto alle procedure concorsuali in senso stretto” e non “alla costituzione di graduatorie… utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato nel limiti dei posti in organico vacanti e disponibili”.
Non emerge, infatti, nella specie “una valutazione comparativa in senso stretto, venendo piuttosto in rilievo la formazione di un elenco nel quale la collocazione è correlata all’assegnazione di un punteggio che consegue alla ricognizione di titoli la cui [#OMISSIS#] è esattamente predeterminata dall’atto organizzatorio a monte, con la conseguenza che la funzione attribuita alla Commissione è quella della mera ricognizione della sussistenza degli stessi”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicandosi il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a..
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione; 2) compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)